{"id":1340,"date":"2017-02-16T11:54:17","date_gmt":"2017-02-16T10:54:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1340"},"modified":"2017-02-16T11:54:17","modified_gmt":"2017-02-16T10:54:17","slug":"responsabilita-medica-mancata-prescrizione-dellamniocentesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-mancata-prescrizione-dellamniocentesi\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica per mancata prescrizione dell&#8217;amniocentesi"},"content":{"rendered":"<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Se il ginecologo non prescrive l\u2019amniocentesi, \u00e8 responsabile per i danni,<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"><b> anche se la donna rifiuta successivamente di effettuare l\u2019esame.<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0c0c0f;\"> <span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel caso in cui <\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #272b33;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, <\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #272b33;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>non abbia prescritto l&#8217;amniocentesi e, all&#8217;esito della gravidanza il feto nasca con una patologia che quell&#8217;accertamento avrebbe potuto svelare, la circostanza che la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all&#8217;amniocentesi a distanza di due mesi da quella prestazione, non mina l&#8217;efficacia causale dell&#8217;inadempimento<\/b><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #272b33;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"> quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si \u00e8 verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico -fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev&#8217;essere considerata un parte di quel danno ascrivibile all&#8217;inadempimento del medico<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #272b33;\"> <span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Questo il principio affermato dalla corte di cassazione cola la recente <\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">sentenza n\u00b0 243 del 10.01.2017.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Il caso:<\/b><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"> una donna, unitamente al marito ed ai figli, citava in giudizio il proprio ginecologo per essere risarcita dei danni subiti a seguito della nascita di un figlio affetto dalla sindrome di down, in quanto il medico aveva rassicurato la gestante sulle buone condizioni di salute del feto cos\u00ec che la stessa, a due mesi di distanza dalle rassicurazioni ricevute, si era rifiutata di sottoporsi all\u2019esame diagnostico dell\u2019amniocentesi, consigliatole invece dai medici dell\u2019ospedale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0c0c0f;\"> <span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\">La doglianza verteva sulla violazione dell\u2019obbligo informativo che, laddove correttamente eseguito, le avrebbe consentito d\u2019interrompere la gravidanza. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0c0c0f;\"> <span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\">Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che il nesso causale fra il comportamento del medico, che la stessa Corte ha qualificato come di inadempimento, e l\u2019evento dannoso sia stato interrotto dal rifiuto di sottoporsi all\u2019amniocentesi in quanto &#8220;<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>il rifiuto di sottoporsi ad amniocentesi, per i rischi ad essa connessi, \u00e8 indice estremamente ambiguo, allorch\u00e9 venga espresso in un contesto diagnostico non allarmante, di talch\u00e9 la percezione del pericolo di danneggiare inutilmente un feto sano \u00e8 ragionevolmente pi\u00f9 forte del timore di mettere al mondo un bimbo gravemente malato\u201d<\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0c0c0f;\"><span style=\"font-family: Lato, 'Times New Roman';\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>La sentenza:<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Presidente &#8211; Dott. FRASCA Raffaele &#8211; rel. Consigliere &#8211; Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere &#8211; Dott. GRAZIOSI Chiara &#8211; Consigliere &#8211; Dott. ROSSETTI Marco &#8211; Consigliere &#8211; ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7009\/2014 proposto da: B.V., M.R., B.A., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12\/D, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARCO LANZILAO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato SALVATORE CARAGLIANO giusta procura speciale a margine del ricorso; &#8211; ricorrenti &#8211; contro L.F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAOLA BARTOLINI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato SILVESTRO VITALE giusta procura speciale a margine del controricorso; ZURICH INSURACE PUBLIC LIMITED COMPANY SA, in persona del suo procuratore G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ELETTRA BRUNO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato SANTO SPAGNOLO giusta procura speciale a margine del controricorso; &#8211; controricorrenti &#8211; avverso la sentenza n. 255\/2013 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 06\/02\/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13\/10\/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA; udito l&#8217;Avvocato SALVATORE CARAGLIANO; udito l&#8217;Avvocato SILVESTRO VITALE; udito l&#8217;Avvocato MARCO ANNECCHINO per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l&#8217;inammissibilit\u00e0 in subordine per il rigetto del ricorso.<\/span><\/span><\/p>\n<h3 class=\"western\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">In Fatto<\/span><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #272b33;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.1. B.V., M.R., B.A. e B.F. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 febbraio 2013, con cui la Corte d&#8217;Appello di Catania ha rigettato l&#8217;appello da essi ricorrenti proposto contro la sentenza del dicembre 2006, con la quale il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda, proposta contro il dottor L.F.F. nel novembre del 2001 da B.V. e dalla M., in proprio e nella qualit\u00e0 di esercenti la potest\u00e0 sui figli allora minorenni A. e F., per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del comportamento tenuto dal medico in occasione della gravidanza della M., conclusasi con la nascita di un terzo figlio affetto da sindrome di Down.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi il L.F. e la Zurich Insuranc Public Limited Company S.A. (gi\u00e0 Zurigo Assicurazioni), che era stata chiamata in garanzia in primo grado dal L.F..<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.3. I ricorrenti hanno depositato memoria. <\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3 class=\"western\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Diritto<\/span><\/span><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #272b33;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">MOTIVI DELLA DECISIONE <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.1. Con il primo motivo si denuncia &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., L. n. 833 del 1978, <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843148&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 2, artt. 2 e 32 Cost.<\/a> &#8211; Omesso esame su fatti decisivi della controversia &#8211; Riferimento <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114085&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 360 c.p.c.<\/a>, nn. 3 e 5&#8243;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il motivo esordisce con il ricordare che la corte etnea avrebbe riconosciuto l&#8217;obbligo di informazione gravante sul medico ed &#8220;il correlato diritto della M., <i>rectius<\/i> della famiglia M.&#8221; e, quindi, evidentemente alludendo alla motivazione che si vorrebbe criticare &#8211; osserva che essa, al rigo 21 della pagina 5, avrebbe aggiunto che il L.F. &#8220;comunque non ha mai fornito la prova del proprio adempimento, pur essendovi tenuto&#8221;, ancorch\u00e9 &#8220;tuttavia quell&#8217;obbligo informativo&#8221; fosse &#8220;strumentalmente preordinato non tanto all&#8217;esercizio di una procreazione consapevole, sebbene alla possibilit\u00e0 di praticare l&#8217;interruzione della gravidanza&#8221;, per poi affermare che la domanda non poteva essere accolta in quanto gli appellanti avevano dedotto &#8220;quale unica conseguenza lesiva&#8230; la violazione dell&#8217;obbligo informativo del sanitario&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Dopo avere cos\u00ec individuato la motivazione che si intende sottopone a critica, nella successiva illustrazione si argomenta che gli attori non avevano &#8220;limitato la loro pretesa risarcitoria alla violazione dell&#8217;obbligo informativo del medico&#8221;, adducendosi che era &#8220;stata lamentata sin dal primo grado (&#8230;) la lesione del diritto di sapere che ha precluso di scegliere consapevolmente se abortire o no&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Immediatamente dopo si asserisce che &#8220;frana dunque il teorema della Corte che assolve il medico con il mero aforisma del: &#8230; siccome tu non avresti comunque abortito, poco importa se io non ti ho informata&#8230;&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La domanda avrebbe dovuto, invece, essere accolta sulla base della &#8220;logica equazione: mancata informazione tempestiva uguale impossibilit\u00e0 di scegliere se abortire oppure no&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.1.1. Il motivo \u00e8 inammissibile.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Rileva il Collegio che, all&#8217;esito della lettura dell&#8217;illustrazione del motivo, emerge un&#8217;evidente carenza di precisa individuazione della motivazione della sentenza impugnata che si vorrebbe criticare ed anzi una palese contraddizione fra il modo in cui ad essa ci si riferisce in limine dell&#8217;illustrazione (con la riproduzione delle due brevi espressioni sopra riprodotte) e il modo in cui ad essa ci si riferisce in chiusura della stessa illustrazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel primo caso si imputa alla sentenza d&#8217;appello di avere asserito che l&#8217;obbligo informativo del medico era finalizzato non all&#8217;esercizio di una procreazione consapevole, ma alla possibilit\u00e0 di praticare l&#8217;interruzione di gravidanza. Nel secondo si imputa alla Corte di merito di avere ritenuto che la mancanza di informazione sarebbe stata irrilevante perch\u00e9 in ogni caso la M. non avrebbe abortito.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il motivo, dunque, rivela un&#8217;intrinseca contraddizione nella necessaria attivit\u00e0 di individuazione della motivazione criticata.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.1.2. Peraltro, se si passa ad esaminare la sentenza impugnata, emerge che la prima delle brevissime frasi indicate nella prima parte dell&#8217;illustrazione del motivo \u00e8 stata enunciata dalla Corte territoriale fra parentesi, dopo l&#8217;articolazione di una prima motivazione, imperniata in primo luogo sull&#8217;asserto che la pretesa risarcitoria derivante dalla lamentata violazione dell&#8217;obbligo informativo, &#8220;quantomeno cos\u00ec come espressa nell&#8217;atto di appello&#8221;, non era &#8220;mai stata ricondotta alla impossibilit\u00e0, da parte della gestante, di far luogo alla interruzione della gravidanza, ma piuttosto unicamente al fatto di non aver potuto proseguire la gestazione con la consapevolezza di avere in grembo un feto affetto da sindrome di Down&#8221;, di modo che &#8220;nel caso in esame l&#8217;unica conseguenza lesiva che viene ricondotta alla violazione dell&#8217;obbligo informativo del sanitario&#8221; era &#8220;rappresentata unicamente dall&#8217;aver subito la M. al momento della nascita l&#8217;effetto &#8220;sorpresa&#8221; dal quale poi sarebbero scaturiti i dichiarati effetti dannosi alla di lei salute psico-fisica (nevrosi ansioso depressiva)&#8221;. Dopo di che la Corte di merito ha escluso la responsabilit\u00e0 del medico adducendo che, poich\u00e9 in atti era dimostrato un rifiuto della M. di sottoporsi all&#8217;amniocentesi, quel comportamento escludeva che potesse sul piano causale attribuirsi una qualche rilevanza riguardo al lamentato danno al comportamento del medico, pur inadempiente (in quanto non aveva fornito la prova del proprio adempimento: \u00e8 qui che trovasi inserita l&#8217;espressione richiamata nel motivo), di modo che era corretta la valutazione in tal senso della sentenza di primo grado.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.1.3. Ebbene, una volta letta la motivazione della sentenza impugnata, emerge in modo manifesto innanzitutto che la seconda frase riportata dall&#8217;illustrazione del motivo con intermezzo di puntini sospensivi altera, proprio tramite di essi, quanto la sentenza ha affermato.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">In secondo luogo e comunque che la contraddittoria illustrazione del motivo non si correla affatto ad essa.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ne deriva che il motivo di violazione di norme di diritto, al di l\u00e0 della gi\u00e0 segnalata contraddittoria enunciazione, \u00e8 per tale ragione inammissibile, in quanto la censura in iure sopra riferita si rivela non rivolta contro l&#8217;effettiva motivazione della sentenza impugnata.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">L&#8217;illustrazione del motivo non contiene, poi, affatto l&#8217;indicazione di un fatto di cui sia stato omesso l&#8217;esame ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114085&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 360 c.p.c.<\/a>, n. 5 e semmai evoca circostanze di fatto senza fornire l&#8217;indicazione specifica ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114092&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 366 c.p.c.<\/a>, n. 6.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2. Con il secondo motivo si denuncia &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. &#8211; Omesso esame su fatto decisivo della controversia &#8211; Riferimento <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114085&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 360 c.p.c.<\/a>, nn. 3 e 5&#8243;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Vi si censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il rifiuto della M. di sottoporsi ad amniocentesi in occasione del controllo presso l&#8217;Ospedale (OMISSIS) sarebbe stato un comportamento della medesima idoneo ad elidere ogni efficienza causale del comportamento inadempiente del L.F. rispetto al danno che la stessa Corte ha ritenuto di individuare come oggetto della domanda per come limitata in appello.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">L&#8217;illustrazione procede, dopo avere fatto richiamo a <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3773720&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=2&amp;Pagina=0\">Cass. n. 7269 del 2013<\/a>, particolarmente quanto all&#8217;affermazione, svolta in motivazione e pertinente rispetto alla decisione di merito allora impugnata, che &#8220;il rifiuto di sottoporsi ad amniocentesi, per i rischi ad essa connessi, \u00e8 indice estremamente ambiguo, allorch\u00e9 venga espresso in un contesto diagnostico non allarmante, di talch\u00e9 la percezione del pericolo di danneggiare inutilmente un feto sano \u00e8 ragionevolmente pi\u00f9 forte del timore di mettere al mondo un bimbo gravemente malato&#8221;, con l&#8217;asserto che nella specie non si \u00e8 tenuto in alcun conto che il rifiuto della M. era stato diretta conseguenza delle rassicurazioni ottenute dal L.F. due mesi prima, di modo che esse avevano fatto s\u00ec che la M., rassicurata sulla buona salute del bimbo, recepisse con &#8220;preoccupata, comprensibile diffidenza l&#8217;analisi propostale da medici diversi dal suo ginecologo&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">A questa prospettazione, peraltro, seguono argomentazioni che lamentano l&#8217;erroneit\u00e0 di tale valutazione, adducendo che con essa la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la M., se anche informata a suo tempo dal L.F., in ogni caso avrebbe rinunciato alla scelta di abortire. Si critica, cio\u00e8, la sentenza impugnata come se avesse desunto dal rifiuto della M. di sottoporsi a novembre all&#8217;amniocentesi, la conclusione che la stessa non avrebbe scelto di abortire ove, una volta sottopostasi all&#8217;esame, avesse avuto contezza della sindrome poi rivelatasi presente nel figlio e, quindi, l&#8217;ulteriore inferenza che, ove il L.F. due mesi prima le avesse consigliato quello stesso accertamento, parimenti essa, una volta conosciutone l&#8217;esito, non avrebbe interrotto la gravidanza.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2.1. Queste argomentazioni non considerano l&#8217;effettiva motivazione della sentenza impugnata, la quale, come s&#8217;\u00e8 veduto esaminando il primo motivo, ha espressamente affermato che i ricorrenti in appello avevano concentrato la domanda risarcitoria individuando il danno c.d. conseguenza sofferto dalla M. nell&#8217;effetto di &#8220;sorpresa&#8221; delle condizioni del figlio, dal che sarebbe scaturito il danno alla sua salute psico-fisica, cio\u00e8 una nevrosi ansiosa depressiva.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il motivo, peraltro, l\u00e0 dove, dopo avere svolto l&#8217;erronea supposizione di cui si \u00e8 detto, sostiene che l&#8217;affermazione della sentenza impugnata circa l&#8217;interruzione del nesso causale riferito al danno cos\u00ec individuato da parte del rifiuto a sottoporsi all&#8217;amniocentesi sarebbe stata contraria all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=830853&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 2727 c.c.<\/a>, in quanto l&#8217;applicazione di tale norma avrebbe giustificato che dal dato &#8211; che si dice pacifico &#8211; dell&#8217;insorgenza all&#8217;esito della gravidanza della nevrosi ansioso-depressiva, dovesse desumersi che analoga patologia si sarebbe manifestata nella M. se avesse conosciuto le condizioni del feto, ove il L.F. le avesse prescritto l&#8217;amniocentesi a settembre del 1999 e vi si fosse sottoposta.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Tuttavia, subito dopo tale asserto si torna a postulare che il comportamento del L.F. e, quindi, il deficit di informazione da lui provocato, avrebbe cagionato come danno la perdita della scelta di decidere se interrompere la gravidanza.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2.2. Il motivo, nonostante la confusione ingenerata dall&#8217;erroneo riferimento al danno rispetto al quale la Corte avrebbe ritenuto l&#8217;efficacia interruttiva sul piano del nesso causale del rifiuto della M. di sottoporsi all&#8217;amniocentesi rispetto al comportamento del medico, si presta ad essere inteso come motivo che investe la correttezza in iure della premessa che ha portato la Corte territoriale ad affermare quell&#8217;efficacia e come tale dev&#8217;essere scrutinato.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il motivo dev&#8217;essere esaminato nell&#8217;esercizio dei poteri di questa Corte di attribuire alla censura in iure l&#8217;esatto significato che essa riveste in relazione al diritto oggettivo e con riferimento alla motivazione impugnata.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Detti poteri si debbono esercitare, al di l\u00e0 della correttezza dei ragionamenti svolti dal ricorrente, per sorreggere la censura in iure, essendo compito della Corte di Cassazione, una volta dedotto un motivo di violazione di norma di diritto, considerarlo al di l\u00e0 di detta correttezza, cio\u00e8 dando rilievo alla questione di diritto che esso pone sulla base dell&#8217;esatto inquadramento nel tessuto normativo, che la Corte conosce in applicazione del principio <i>iura novit curia<\/i>.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2.3. Il motivo, stante l&#8217;evocazione della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., prospetta come sostanza della censura che erroneamente la corte territoriale avrebbe inferito che il nesso causale fra il comportamento del medico, che la stessa Corte ha qualificato come di inadempimento, e l&#8217;evento dannoso (pur, come s&#8217;\u00e8 veduto, erroneamente individuato) sia stato interrotto dal comportamento tenuto dalla M. nel (OMISSIS), allorquando la stessa si rifiut\u00f2 di sottoporsi all&#8217;amniocentesi. Tale rifiuto, secondo la corte siciliana, avrebbe assunto efficacia causale esclusiva del danno, cio\u00e8, per il tramite dell&#8217;effetto di &#8220;sorpresa&#8221; circa la condizione del figlio verificatosi al momento della nascita, della determinazione delle conseguenze sulla salute psico-fisica della M..<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ora, la corte di merito non ha giustificato il suo ragionamento facendo riferimento alle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c., evocate nell&#8217;intestazione del motivo, ma ha, facendo riferimento al concetto di interruzione del nesso causale, fatto applicazione del criterio di causalit\u00e0, che nel nostro ordinamento civile non ha un preciso referente normativo, se non in quello di consequenzialit\u00e0 immediata e diretta di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=828212&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 1223 c.c.<\/a>, il quale, com&#8217;\u00e8 noto, induce e giustifica l&#8217;applicazione delle regole di causalit\u00e0 dettate dal <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&amp;IdUnitaDoc=20111774&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">codice penale negli artt. 40 e 41<\/a>. Sostanzialmente il ragionamento della corte territoriale si \u00e8 risolto nella surrettizia applicazione dell&#8217;art. 41, comma 2, poich\u00e9 ha attribuito al rifiuto, quale fatto sopravvenuto all&#8217;inadempimento del L.F., efficacia causale esclusiva nella determinazione della sorpresa causativa del danno alla M..<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il motivo, dunque, avrebbe dovuto evocare la violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&amp;IdUnitaDoc=20111775&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 41 c.p.<\/a>, comma 2.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Alla stregua di <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3964329&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0\">Cass. sez. un. n. 17931 del 2013<\/a> ci\u00f2 di cui il ricorso si duole con il motivo in esame, pur nella confusione circa l&#8217;individuazione del danno che sopra \u00e8 stata riferita, consente, per\u00f2, di intendere l&#8217;esatto parametro normativo della cui sostanziale erronea applicazione si duole.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ebbene l&#8217;applicazione implicita dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20113684&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\">art. 41 c.p.c.<\/a>, comma 2, che \u00e8 stata fatta dalla sentenza impugnata, risulta erronea, una volta assunti i criteri di individuazione della causa sopravvenuta di per s\u00e8 sola sufficiente a determinare l&#8217;evento dannoso e ad elidere l&#8217;efficacia causale del comportamento del soggetto inadempiente.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Occorre tenere conto della particolarit\u00e0 della fattispecie ed in particolare del fatto che, per effetto dell&#8217;inadempimento, pacificamente riconosciuto addebitabile al L.F. con affermazione della sentenza impugnata su cui si \u00e8 formata cosa giudicata e che avrebbe dovuto essere impugnata, sia pure con ricorso incidentale condizionato, dai resistenti, la situazione della M., l\u00e0 dove non gli fu prescritto o almeno consigliato di sottoporsi all&#8217;amniocentesi, si connot\u00f2, fino al momento in cui venne fatta successivamente la prescrizione dell&#8217;accertamento due mesi dopo, come situazione che metteva la M. nella condizione di confidare che la gravidanza era regolare.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel momento in cui l&#8217;amniocentesi le venne invece prescritta oltre cinque mesi dopo la gravidanza, la situazione della M. non era quella che era stata al momento dell&#8217;inadempimento del L.F..<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Allora era situazione di incertezza, per la cui soluzione si era affidata al medico e, successivamente allo svolgimento della prestazione del medico essa si trasform\u00f2 in situazione di affidamento e certezza per effetto del risultato di quella prestazione. Ne segue che, al momento del rifiuto di sottoporsi all&#8217;amniocentesi due mesi dopo, tale rassicurazione la decisione della M. e, quindi, il comportamento cui si \u00e8 attribuito efficacia causale esclusiva, ebbe luogo in una situazione e condizione diversa, nella quale da un lato vi era l&#8217;affidamento nell&#8217;operato del L.F. e dall&#8217;altro vi era la prescrizione dell&#8217;Ospedale. Non solo: la gravidanza era giunta ormai ad uno stato pi\u00f9 avanzato di ben due mesi e, sebbene il diritto di scelta sul se continuare la gravidanza comunque si collocasse, come all&#8217;epoca della prestazione del L.F., al di l\u00e0 del periodo che consente alla gestante di scegliere di abortire liberamente, era mutato il bene coinvolto dalla scelta, atteso che il feto ormai aveva due mesi in pi\u00f9.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">L&#8217;essere stata posta la M. in una condizione di scelta sul se proseguire la gravidanza o interromperla con due mesi in pi\u00f9 di durata della stessa ed il dovere esercitare la scelta ponendo a raffronto, nei termini in cui un paziente pu\u00f2 farlo, il risultato della prestazione del L.F. e quello della prescrizione dell&#8217;Ospedale, non consente di attribuire alla sua scelta, indirizzatasi con il rifiuto della seconda, l&#8217;efficacia di causa esclusiva oltre che della prosecuzione della gravidanza soprattutto dell&#8217;effetto della sorpresa poi verificatasi all&#8217;atto della nascita, quale evento dannoso che avrebbe avuto la conseguenza di ledere la sua integrit\u00e0 psico-fisica.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Essendo avvenuta la scelta di rifiutare anche sulla base e, quindi, con il condizionamento del risultato dell&#8217;inadempimento della prestazione del medico non si pu\u00f2 ritenere in astratto &#8211; cio\u00e8 utilizzando il criterio dell&#8217; <i>id quod plerumque accidit<\/i> quando taluno prima si rivolge ad un medico di fiducia e confida nella sua diagnosi e poi, da parte di una struttura ospedaliera, ha una diagnosi diversa e si deve determinare &#8211; che il risultato della prestazione del L.F., cio\u00e8 il suo inadempimento, sia di per s\u00e9 divenuto privo di ogni efficienza causale. Poich\u00e9 esso, sempre in astratto, ha condizionato la scelta di rifiutare la prescrizione della struttura, l&#8217;affermazione della corte di merito nel senso di attribuire alla scelta stessa un&#8217;efficacia causale sopravvenuta esclusiva non \u00e8 corretta. Non \u00e8 corretto cio\u00e8 dire che, poich\u00e9 la M. ha rifiutato l&#8217;amniocentesi a (OMISSIS), \u00e8 solo tale rifiuto che ha cagionato la sorpresa dell&#8217;esito della gravidanza. L&#8217;efficacia causale esclusiva del rifiuto postulava il concreto accertamento che esso non dipendesse anche solo parzialmente dal fatto di confidare nella diagnosi del L.F..<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il che postulava il concreto accertamento delle modalit\u00e0 e del contesto in cui il rifiuto era avvenuto, naturalmente sulla base delle richieste istruttorie formulate dalle parti, se ammissibili, e naturalmente se il giudice d&#8217;appello ne era stato investito eventualmente anche con critica delle valutazioni espresse dal primo giudice.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.2.4. D&#8217;altro canto, il ragionamento della Corte di merito risulta erroneo anche per un&#8217;ulteriore autonoma ragione: invero, la cattiva esecuzione della sua prestazione da parte del L.F. ha in ogni caso precluso alla M. la possibilit\u00e0 di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si rivolse al medesimo. Su tale preclusione il successivo rifiuto dell&#8217;amniocentesi non ha potuto dispiegare alcuna efficacia causale esclusiva sopravvenuta per l&#8217;assorbente ragione che la perdita della chance di conoscere lo stato di gravidanza e, quindi, di abituarsi alla condizione del nascituro fin da quel momento, si era ormai definitivamente verificata quando nel (OMISSIS) ebbe luogo il rifiuto.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">N\u00e9 pu\u00f2 interpretarsi il rifiuto come una sorta di rinuncia tacita a dolersi della perdita della detta chance. Il rifiuto si risolse solo nella perdita &#8211; peraltro astrattamente imputabile anche all&#8217;inadempimento &#8211; della possibilit\u00e0 di conoscere lo stato del feto a partire dal momento in cui venne espresso.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Sotto questo secondo aspetto si configura certamente un&#8217;efficacia causale dell&#8217;inadempimento per quella parte del danno che si individui come determinata dalla perdita della chance di conoscere lo stato del feto ben prima dell&#8217;esito della gravidanza.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Le svolte considerazioni comportano l&#8217;accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La Corte di merito provveder\u00e0 ad una nuova decisione applicando i seguenti principi di diritto, che intendono esprimere &#8211; secondo il modo delle c.d. massime di specie &#8211; il modo in cui la fattispecie concreta avrebbe dovuto essere sussunta sotto le regole giuridiche del rapporto causale:<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">a) &#8220;qualora risulti che un medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l&#8217;amniocentesi ed all&#8217;esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell&#8217;accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all&#8217;amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, non pu\u00f2 dal giudice di merito essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravenuta all&#8217;inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la &#8220;sorpresa&#8221; della condizione patologica del figlio all&#8217;esito della gravidanza, occorrendo all&#8217;uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita&#8221;;<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">b) &#8220;qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l&#8217;amniocentesi ed all&#8217;esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell&#8217;accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all&#8217;amniocentesi, non elide l&#8217;efficacia causale dell&#8217;inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si \u00e8 verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev&#8217;essere considerata un parte di quel danno ascrivibile all&#8217;inadempimento del medico&#8221;.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.3. Il terzo motivo lamenta che non si sia dato sfogo alle prove ritenute inammissibili dal primo giudice ed alla richiesta di C.T.U.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Non essendosi la Corte territoriale pronunciata riguardo alla loro ammissibilit\u00e0 e, quindi, sulla doglianza rispetto all&#8217;operato di quel giudice, esso resta assorbito.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il giudice di rinvio dovr\u00e0 pronunciarsi al riguardo ai fini dello svolgimento del giudizio di rinvio.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.4. Il quarto motivo \u00e8 inammissibile alla stregua di <a href=\"https:\/\/www.iusexplorer.it\/Giurisprudenza\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2794385&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=2&amp;Pagina=0\">Cass. sez. un. n. 3840 del 2007<\/a>.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Invero, la corte territoriale, una volta individuata &#8211; a torto o a ragione &#8211; la domanda per come devolutale dall&#8217;appello esclusivamente nella postulazione di un danno psico-fisico cagionato all&#8217;avere la M. avuto la &#8220;sorpresa&#8221; dello stato morboso del nuovo nato, non aveva potestas iudicandi sulla domanda intesa come relativa al danno da perdita della possibilit\u00e0 di scegliere di interrompere la gravidanza.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">D&#8217;altro canto, i ricorrenti non hanno svolto alcun motivo di impugnazione contro l&#8217;affermazione della sentenza impugnata circa il tenore della domanda devoluta in appello.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Per discutere delle questioni poste dal motivo sarebbe stato necessario formulare un motivo di impugnazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.5. Il quinto ed il sesto motivo pongono questioni che dovranno prospettarsi al giudice di rinvio, non essendo state decise dalla sentenza impugnata, in ragione della soluzione data all&#8217;appello.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.6. Rimane assorbito anche il settimo motivo, concernente la statuizione sulle spese, che resta caducata, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">p.7. Conclusivamente la sentenza \u00e8 cassata in relazione al secondo motivo.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Catania, comunque in diversa composizione, provveder\u00e0 al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. <\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #272b33;\"> <span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>P.Q.M. <\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il terzo ed inammissibili il quarto, il quinto ed il sesto motivo. Dichiara assorbito il settimo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Catania, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 ottobre 2016.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017 <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se il ginecologo non prescrive l\u2019amniocentesi, \u00e8 responsabile per i danni, anche se la donna rifiuta successivamente di effettuare l\u2019esame. 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