{"id":1321,"date":"2017-02-03T11:09:48","date_gmt":"2017-02-03T10:09:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1321"},"modified":"2017-02-03T11:09:48","modified_gmt":"2017-02-03T10:09:48","slug":"obbligo-manutenzione-anche-le-scarpate-stradali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/obbligo-manutenzione-anche-le-scarpate-stradali\/","title":{"rendered":"OBBLIGO DI MANUTENZIONE ANCHE PER LE \u201cSCARPATE\u201d  STRADALI"},"content":{"rendered":"<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>NUOVI PARAMETRI DI RESPONSABILITA\u2019 PER L\u2019ENTE PROPIETARIO O GESTORE DELLA STRADA<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Quando venga accertato il carattere di \u201cinsidia\u201d di un pericolo stradale non segnalato dall\u2019 Ente proprietario o gestore della strada, in violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice, nell\u2019accertare la responsabilit\u00e0 nella verificazione dell\u2019evento dannoso, non pu\u00f2 limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilit\u00e0 del pericolo ma deve nel contempo valutare l\u2019eventuale nesso causale tra il sinistro e la condotta omissiva colposa dell\u2019amministrazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Gli obblighi di manutenzione delle strade a carico della pubblica amministrazione (di cui <a href=\"http:\/\/www.mit.gov.it\/mit\/site.php?p=normativa&amp;o=vd&amp;id=1&amp;id_dett=16\">all\u2019art. 14 del D.lgs. N. 285\/1992<\/a>) riguardano non soltanto la sede stradale, ma si estendono anche alla zona non asfaltata che si trova ai limiti della stessa, finanche al ciglio erboso.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il principio \u00e8 stato affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 260 del 10 Gennaio 2017, pronunciata in ordine al ricorso proposto da un automobilista avverso la sentenza della Corte d\u2019Appello di Bari, cui aveva fatto ricorso a seguito del rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, in quanto l\u2019autocarro dal medesimo condotto aveva sbandato per poi ribaltarsi poich\u00e9 la ruota anteriore destra dello stesso aveva sdrucciolato fuori della piattaforma stradale a causa del notevole dislivello tra la parte asfaltata e la contigua parte erbosa adiacente alla strada, chiedendo che la responsabilit\u00e0 del sinistro fosse addebitata alla Provincia di Foggia, in quanto proprietaria della strada, per violazione degli obblighi di manutenzione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sulla scorta della considerazione che \u201c \u2026<\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perci\u00f2 soggette allo stesso loro regime di demanialit\u00e0\u2026\u2026\u2026., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica \u00e8 fattore determinante dell\u2019agibilit\u00e0 della strada. In materia di responsabilit\u00e0 ex art. 2051 cod. Civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non \u00e8 limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi di acceso o pertinenze. Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l\u2019obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonch\u00e9 di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima. Indipendentemente dalla questione dell\u2019appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione costituisce pericolo occulto, non specificamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\" align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>La sentenza:<\/b><\/span><\/span><\/h1>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Suprema Corte di Cassazione<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>sezione III civile<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>sentenza 10 gennaio 2017, n. 260<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Ritenuto in fatto<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. B.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia \u2013 sezione di Trinitapoli l\u2019Amministrazione Provinciale di Foggia chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale. Espose in particolare l\u2019attore che il giorno (omissis) l\u2019autocarro da lui condotto aveva sbandato e si era ribaltato in quanto la ruota anteriore destra aveva sdrucciolato fuori della piattaforma stradale a causa di un notevole dislivello tra la parte asfaltata e la contigua parte in erba adiacente alla strada e che la responsabilit\u00e0 del sinistro era da addebitare alla Provincia di Foggia, proprietaria della strada.<br \/>\n2. Il Tribunale adito rigett\u00f2 la domanda.<br \/>\n3. Avverso detta sentenza propose appello il B. . Si costitu\u00ec la parte appellata chiedendo il rigetto dell\u2019appello.<br \/>\n4. Con sentenza di data 28 dicembre 2012 la Corte d\u2019appello di Bari rigett\u00f2 l\u2019appello. Motiv\u00f2 la corte territoriale, premessa l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2051 c.c., che non era stato provato il nesso di causalit\u00e0 fra l\u2019omissione custodiale e l\u2019evento dannoso, essendo stato quest\u2019ultimo determinato, cos\u00ec come dichiarato dal B. ai carabinieri in sede di confessione stragiudiziale (da valutare unitamente allo stato dei luoghi e alla mancata indicazione di altra causa specifica), dall\u2019errata manovra dell\u2019appellante il quale, incrociando un\u2019autovettura proveniente in senso contrario, aveva oltrepassato la linea bianca della carreggiata posta alla propria destra, sconfinando nel ciglio erboso (la folta vegetazione avrebbe occultato la vista dello \u201cscalino\u201d fra carreggiata e ciglio erboso) non compreso nella propriet\u00e0 della strada e di cui l\u2019ente proprietario non rispondeva. Osserv\u00f2 che non poteva essere considerata insidia la mancanza di banchine laterali, non potendo essere qualificata negligente manutenzione la mancata realizzazione delle stesse. Aggiunse che in ogni caso l\u2019errore del B. era evento di per s\u00e9 sufficiente a causare l\u2019evento dannoso con azione causale autonoma che non si collegava alle presunte \u201cinsidie\u201d della strada, di cui il conducente doveva essere consapevole, adeguando la velocit\u00e0 e le manovre alle condizioni della strada, e che nella relazione di a.t.p. era stato indicato che a monte del luogo del sinistro risultavano una serie di segnali di pericolo.<br \/>\n5. Ha proposto ricorso per cassazione B.F. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. \u00c8 stata depositata memoria di parte.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Considerato in diritto<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 2043, 2051, 2735 e 2719 c.c., 113 e 115 c.p.c., d.m. n. 223 del 1992, ai sensi dell\u2019art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. Osserva il ricorrente che la corte territoriale non aveva considerato i seguenti elementi: le dichiarazioni rese ai carabinieri non costituivano confessione stragiudiziale; le anomalie del tratto di strada; il tratto erboso era di propriet\u00e0 della Provincia di Foggia, che era perci\u00f2 obbligata alla manutenzione; il guardrail non era posizionato in modo regolare, come emerso in sede di a.t.p., in violazione del d.m. n. 223 del 1992.<br \/>\n2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell\u2019art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale non ha preso in considerazione la mancata eliminazione del dislivello tra la parte asfaltata e la contigua parte in erba, nonch\u00e9 la mancata relativa segnalazione da parte della Provincia di Foggia quale proprietaria anche del manto erboso contiguo.<br \/>\n3. I due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. Il giudice di merito ha accertato l\u2019esistenza di uno \u201cscalino\u201d fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione. Va premesso che le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perci\u00f2 soggette allo stesso loro regime di demanialit\u00e0, in forza della presunzione \u201ciuris tantum\u201d posta dall\u2019art. 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica \u00e8 fattore determinante dell\u2019agibilit\u00e0 della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759). In materia di responsabilit\u00e0 ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non \u00e8 limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze (Cass. 12 maggio 2015, n. 9547). Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l\u2019obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonch\u00e9 di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n. 22755). Indipendentemente dalla questione dell\u2019appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l\u2019esistenza dello scalino fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione.<br \/>\n3.1. Il giudice di merito ha statuito nel senso che la manovra del B. era evento di per s\u00e9 sufficiente a causare l\u2019evento dannoso con azione causale autonoma. Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall\u2019Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell\u2019accertare la responsabilit\u00e0 nella verificazione dell\u2019evento dannoso, non pu\u00f2 limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilit\u00e0 del pericolo, ma deve al contempo valutare l\u2019eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell\u2019Amministrazione nella produzione del sinistro (Cass. 13 aprile 2007, n. 8847). Il giudice di merito non ha effettuato tale valutazione. In mancanza di essa non \u00e8 possibile statuire, come ha fatto la corte territoriale, nel senso dell\u2019interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso per un comportamento colposo dell\u2019utente danneggiato. Dovr\u00e0 quindi il giudice di merito valutare l\u2019eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell\u2019Amministrazione nella produzione del sinistro.<br \/>\n4. Con il terzo motivo si denuncia nullit\u00e0 della sentenza e del procedimento ai sensi dell\u2019art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 2043, 2051, 2735 e 2719 c.c., 113 e 115 c.p.c., d.m. n. 223 del 1992.<br \/>\nOsserva il ricorrente che in relazione alla normativa citata sussiste la nullit\u00e0 della sentenza e del procedimento.<br \/>\n4. 1. L\u2019accoglimento dei precedenti motivi determina l\u2019assorbimento del motivo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>P.Q.M.<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo motivo, e cassa la sentenza impugnata; rinvia ad altra sezione della Corte d\u2019appello di Bari, che provveder\u00e0 anche sulle spese del giudizio di cassazione.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NUOVI PARAMETRI DI RESPONSABILITA\u2019 PER L\u2019ENTE PROPIETARIO O GESTORE DELLA STRADA Quando venga accertato il carattere di \u201cinsidia\u201d di un pericolo stradale non segnalato dall\u2019 Ente proprietario o gestore della strada, in violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice, nell\u2019accertare la responsabilit\u00e0 nella verificazione dell\u2019evento dannoso, non pu\u00f2 limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilit\u00e0 del pericolo ma deve nel contempo valutare l\u2019eventuale nesso causale tra il sinistro e la condotta omissiva colposa dell\u2019amministrazione. 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