{"id":1312,"date":"2017-01-31T11:09:47","date_gmt":"2017-01-31T10:09:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1312"},"modified":"2017-01-31T11:09:47","modified_gmt":"2017-01-31T10:09:47","slug":"malasanita-querelare-medico-tempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/malasanita-querelare-medico-tempo\/","title":{"rendered":"MALASANITA\u2019 \u2013 QUERELARE IL MEDICO IN TEMPO"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\">\u201c<span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i>Nelle Lesioni personali colpose da responsabilit\u00e0 medica, la prescrizione decorre dal momento dell\u2019insorgenza della malattia in fieri anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilit\u00e0 o di impedimento permanente<\/i><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">\u201d cos\u00ec si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di Cassazione penale \u2013 sez. IV- con la sentenza n. 44335\/16<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">La sentenza assume rilevanza riguardo <\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><u><b>all\u2019esatto computo del termine nel caso di reati da <\/b><\/u><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><u><b>LESIONI PERSONALI AGGRAVATE PER COLPA MEDICA<\/b><\/u><\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">, ai fini della valutazione della tempestivit\u00e0 della proposizione della querela da parte della persona offesa e del decorso della prescrizione.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Con la sentenza in discorso gli Ermellini hanno ribadito quanto affermato in precedenti pronunce della stessa Suprema Corte in funzione normofilattica e, per quanto espressamente concerne il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa, ha rimarcato che: <\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i>\u201cil termine per proporre la querela per il reato di lesioni personali colpose determinate da cola medica, inizia a decorrere non gi\u00e0 dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bens\u00ec <\/i><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i><u><b>dal giorno, eventualmente successivo, in cui la stessa \u00e8 venuta a conoscenza della possibilit\u00e0 che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l\u2019hanno curata<\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i>\u201d.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><b>Il caso:<\/b><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"> Medico condannato per lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione medica dal Tribunale di Milano, con conferma anche dalla Corte d\u2019Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione per violazione degli artt. 124 e 157 c.p. lamentando <\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><u>l\u2019errata individuazione del <\/u><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i><u>dies a quo<\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><u> per la proposizione della querela da parte della persona offesa <\/u><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"> ed indicando tra i motivi la circostanza che i Giudici di merito avessero individuato la data di decorrenza del termine per proporre querela in quella corrispondente, al momento in cui la persona offesa aveva appreso dal medico la natura e l\u2019entit\u00e0 della lesione, invece della data precedente in cui la persona offesa era venuta a conoscenza di tutti gli elementi costituenti il reato e per aver indicato come\u00a0giorno iniziale di decorrenza del termine di prescrizione, la data dell\u2019insorgenza della malattia, confondendo la data del riscontro clinico con quella dell\u2019insorgenza. Il ricorso veniva rigettato in virt\u00f9 del suddetto principio in base al quale <\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><u><b>per il reato di lesioni personali colpose determinate da colpa medica il termine per proporre la querela inizia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa \u00e8 venuta a conoscenza degli errori diagnostici e\/o terapeutici che hanno provocato o comunque influito sulla patologia<\/b><\/u><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i>.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><a name=\"_GoBack\"><\/a> <span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><b>La Sentenza:<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Ritenuto in fatto<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di L.E. in relazione ai reati di lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione medica commessi in Milano dal 2007 al 2009. L\u2019imputato era accusato di avere eseguito con grave imprudenza un intervento di implantologia consistito nell\u2019inserire impianti endossei che avevano cagionato alla paziente P.A.M. la lesione del nervo trigemino con perdita permanente della sensibilit\u00e0 della parte inferiore sinistra del mento, fino al labbro. Tale intervento era stato eseguito in Serbia ma, in Italia, l\u2019imputato aveva eseguito i controlli medici ispezionando il cavo orale della paziente e provvedendo alla limatura degli impianti sebbene non fosse autorizzato ad esercitare la professione medica nel territorio dello Stato.<br \/>\n2. L.E. ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 9 e 124 cod. pen. e vizio di motivazione per avere i giudici di merito individuato la data di decorrenza del termine per proporre la querela dal momento in cui la persona offesa aveva appreso dal medico a tal fine incaricato, la natura e l\u2019entit\u00e0 della lesione da lei patita, anzich\u00e9 da una data antecedente, ossia da quando la P. era venuta a conoscenza di tutti gli elementi costituenti reato; il ricorrente si duole, altres\u00ec, del fatto che l\u2019azione penale relativa ad un reato comune commesso all\u2019estero da un cittadino italiano sanzionabile con pena inferiore nel minimo a tre anni, sia stata ritenuta procedibile in assenza di richiesta del Ministro della Giustizia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con un secondo motivo deduce erronea applicazione ed inosservanza dell\u2019art.348 cod. pen. in quanto la sua condotta non pu\u00f2 essere inquadrata nella fattispecie astratta prevista da tale norma; secondo quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, egli non ha effettuato in Italia visite post-operatorie, essendosi limitato a presenziare al controllo della masticazione ed a piccole limature della protesi eseguite da altro odontoiatra.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con un terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento alla riferibilit\u00e0 alla condotta dell\u2019imputato delle lesioni personali lamentate dalla persona offesa, affermata dai giudici di merito nonostante nel corso dell\u2019istruttoria fosse emerso che gli interventi dell\u2019imputato fossero stati seguiti da altri operatori.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con un quarto motivo deduce violazione degli artt. 582 e 590 cod. pen. e difetto di prova dell\u2019elemento soggettivo del reato di lesioni colpose, avendo egli agito con il fine di far conseguire un miglioramento alla paziente in assenza di prevedibilit\u00e0 degli eventi.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con un quinto motivo lamenta erronea applicazione dell\u2019art. 157 cod. pen. per avere i giudici di merito indicato nella data dell\u2019effettiva insorgenza della malattia, il giorno iniziale di decorrenza del termine di prescrizione del reato, confondendo la data del riscontro clinico della malattia con quella della sua effettiva insorgenza, tendente a coincidere con quella della condotta.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con un sesto motivo lamenta difetto di motivazione sia con riferimento all\u2019indicazione delle violazioni contestategli sia con riferimento all\u2019elemento psicologico del reato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Considerato in diritto<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">1. Si esaminano preliminarmente i motivi che non superano il vaglio di ammissibilit\u00e0.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Si tratta, in particolare, del secondo motivo di ricorso, in quanto concernente deduzioni tendenti ad ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nonch\u00e9 del terzo, del quarto e del sesto motivo di ricorso, in quanto proposti per la prima volta in sede di legittimit\u00e0.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una &#8220;rilettura&#8221; degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento \u00e8 riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit\u00e0 la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente pi\u00f9 adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30\/04\/1997, Dessimone, Rv. 207945). Delineato nei superiori termini l\u2019orizzonte del presente scrutinio di legittimit\u00e0, si osserva che il ricorrente invoca, con il secondo motivo di ricorso, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, trascurando di confrontarsi con quanto affermato nella sentenza impugnata. A pag. 9 della sentenza, la Corte di Appello ha infatti precisato che la persona offesa aveva ben distinto i casi in cui l\u2019imputato si era limitato a compiere osservazioni da quelli, penalmente rilevanti, nei quali aveva effettuato limature e rimosso protesi, ma nel ricorso tale passaggio della motivazione \u00e8 del tutto ignorato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Con riguardo ai motivi terzo, quarto e sesto, oltre alla genericit\u00e0 di quest\u2019ultimo motivo, si osserva che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d\u2019ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, con la conseguenza che la pronuncia del giudice di appello sar\u00e0 inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n. 28514 del 23\/04\/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 40240 del 22\/11\/2006, Roccetti, Rv. 235504; Sez. 1, n. 2176 del 20\/12\/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196414). Nessun riferimento si rinviene nei motivi di appello, analiticamente riassunti a pag. 7 della sentenza, alla questione del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta dell\u2019imputato e le lesioni patite dalla persona offesa, n\u00e9 all\u2019elemento soggettivo del reato di lesioni.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">2. Occorre, dunque, esaminare il primo motivo di ricorso, con cui si pone la questione della data dalla quale decorre il termine per presentare querela.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">2.1. Si tratta di motivo infondato giacch\u00e9 risulta non specificamente contestato che la persona offesa P.A.M. si sia rivolta ad un medico specialista in odontostomatologia e medicina legale per l\u2019esatta diagnosi della patologia e che lo specialista abbia redatto l\u2019elaborato tecnico, nel quale si ricollegava la lesione neurologica riscontrata all\u2019impianto &#8220;in sede 35&#8221;, in data 27 gennaio 2011.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">2.2. Sebbene con l\u2019atto di appello la difesa avesse indicato nel 27 novembre 2010 la data di redazione dell\u2019elaborato, la Corte di Appello ha invece accertato la diversa data sopra indicata, dal ricorrente non specificamente contestata.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">2.3. Applicando, quindi, al caso in esame il consolidato principio interpretativo secondo il quale &#8220;Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non gi\u00e0 dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bens\u00ec da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa \u00e8 venuta a conoscenza della possibilit\u00e0 che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l\u2019hanno curata&#8221; (Sez. 4, n. 21527 del 21\/01\/2015, Cristanini, Rv. 263855; Sez. 4, n. 17592 del 07\/04\/2010, Bechaz, Rv. 247096; Sez.4, n.13938 del 30\/01\/2008, Rossi, Rv. 239255), se ne deduce la correttezza della sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato la doglianza a fronte di una querela presentata entro il termine previsto dall\u2019art. 124 cod. pen. rispetto alla data del 27 gennaio 2011.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">2.4. La seconda parte della censura in esame propone una questione gi\u00e0 esaminata dal giudice di primo grado. Si tratta di questione palesemente infondata, posto che l\u2019art.9, comma 2, cod. pen. prevede la richiesta del Ministro della Giustizia quale condizione di procedibilit\u00e0 per il delitto comune del cittadino all\u2019estero in alternativa all\u2019istanza o alla querela della persona offesa.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">3. Il quinto motivo di ricorso pone la questione dell\u2019individuazione della data dalla quale decorre il termine di prescrizione nel reato di lesioni, essendo indicata nel capo d\u2019imputazione la data &#8220;dal 2007 al 2009&#8221; e ritenendo il ricorrente che, in ogni caso, l\u2019insorgenza della malattia coincida con il momento della condotta piuttosto che con la data del riscontro clinico della malattia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">3.1. \u00c8 doveroso premettere che l\u2019inammissibilit\u00e0 dei motivi di ricorso inerenti al capo d\u2019imputazione di cui all\u2019art. 348 cod. pen. preclude, nonostante l\u2019ammissibilit\u00e0 di motivi di ricorso inerenti ad altro capo d\u2019imputazione, l\u2019esame dell\u2019eventuale decorso del termine di prescrizione per il primo reato (notizia di decisione Sez. U del 27\/05\/2016, Aiello; Sez. U, n. 1 del 19\/01\/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">3.2. Tanto premesso, il motivo di ricorso \u00e8 infondato. Non viene specificamente contestato che i giudici di merito abbiano ritenuto provato che il reato fosse stato commesso nel giorno 24 febbraio 2009, data pienamente compatibile con il periodo indicato nel capo d\u2019imputazione (Sez. 2, n. 19472 del 24\/05\/2006, Rinaldi, Rv. 233835). Nella sentenza impugnata \u00e8 stata, quindi cos\u00ec individuata la data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione ossia, conformemente a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la data in cui \u00e8 stata posta in essere la condotta dalla quale ha tratto origine la lesione neurologica (nella sentenza si legge che fu dopo l\u2019intervento del 24 febbraio 2009 che la paziente si accorse di aver perso la sensibilit\u00e0 al labbro e al merito), senza alcun riferimento al successivo riscontro clinico della malattia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">3.3. La pronuncia risulta, dunque, rispettosa del principio interpretativo secondo il quale &#8220;Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilit\u00e0 medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilit\u00e0 o di impedimento permanente&#8221; (Sez.4, n.8904 del 08\/11\/2011, dep.2012, Torrelli, Rv. 252436), avendo peraltro individuato periodi di sospensione del predetto termine che ne hanno prorogato la scadenza a data successiva alla presente decisione.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso; segue, a norma dell\u2019art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><em><span style=\"color: #383a3d;\">P.Q.M.<\/span><\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #383a3d;\">Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #383a3d;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cNelle Lesioni personali colpose da responsabilit\u00e0 medica, la prescrizione decorre dal momento dell\u2019insorgenza della malattia in fieri anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilit\u00e0 o di impedimento permanente\u201d cos\u00ec si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di Cassazione penale \u2013 sez. IV- con la sentenza n. 44335\/16 La sentenza assume rilevanza riguardo all\u2019esatto computo del termine nel caso di reati da LESIONI PERSONALI AGGRAVATE PER COLPA MEDICA, ai fini della valutazione della tempestivit\u00e0 della proposizione della querela da parte della persona offesa e del decorso della prescrizione. 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