{"id":1299,"date":"2017-01-02T10:06:18","date_gmt":"2017-01-02T09:06:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1299"},"modified":"2017-01-02T10:06:18","modified_gmt":"2017-01-02T09:06:18","slug":"valutazione-del-danno-non-patrimoniale-conseguente-un-sinistro-stradale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/valutazione-del-danno-non-patrimoniale-conseguente-un-sinistro-stradale\/","title":{"rendered":"VALUTAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE CONSEGUENTE UN SINISTRO STRADALE"},"content":{"rendered":"<p>Il danno non patrimoniale patito a causa di un sinistro stradale, va valutato sulla base delle Tabelle milanesi vigenti al momento della conclusione del giudizio e l\u2019eventuale scostamento della pronuncia da tali tabelle deve essere motivato. E\u2019 quanto affermato dagli Ermellini con la sentenza <span style=\"color: #ff0000;\"><u>n. 2167\/2016 <\/u><\/span>riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale subito in conseguenza di un sinistro stradale. La Corte ha cos\u00ec sancito la <strong><u>imprescindibilit\u00e0 per il giudice \u00a0di una valutazione equitativa basata sulle Tabelle milanesi, ai fini della determinazione del danno non patrimoniale risarcibile a seguito di sinistro stradale.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Il caso<\/u>: <\/strong>la vittima di un sinistro stradale presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza d\u2019Appello che la vedeva soccombente in quanto la sentenza di secondo grado confermava quanto statuito dal Giudice di prime cure, che aveva rigettato \u00a0la domanda della ricorrente che chiedeva il risarcimento dei danni patiti anche alla propria compagnia assicuratrice pur avendone gi\u00e0 ottenuto il ristoro dalla compagnia assicuratrice di colui che aveva provocato l\u2019incidente. In entrambi i gradi di giudizio, \u00e8 stato ritenuto che la somma liquidata in favore della donna, come danno patrimoniale e non \u00a0patrimoniale, fosse del tutto soddisfacente delle lesioni subite.<\/p>\n<p>Il ricorso per Cassazione della vittima del sinistro si basava su ben 5 motivi:<\/p>\n<ul>\n<li>il primo ed il secondo motivo si fondano sulla \u201comessa e\/o insufficiente\u201d motivazione e \u201cdifetto\u201d della stessa nella sentenza, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"> 360 co.1 n. 5 c.p.c.<\/a>;<\/li>\n<li>il terzo motivo, invece, sulla violazione e\/o falsa applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"> 91 c.p.c.<\/a>, e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">360 co.1 n.3 c.p.c.<\/a><\/li>\n<li>il quartomette in discussione l\u2019equit\u00e0 della valutazione del danno affermata in primo grado e confermata poi in appello, sempre per difetto di motivazione ex\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"> 360 co.1 n. 5 c.p.c.\u00a0<\/a><\/li>\n<li>il quinto ed ultimo denunzia l\u2019errato utilizzo delle tabelle di quantificazione del danno, ex\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"> 360 co.1 n. 3 c.p.c.<\/a>\u00a0poich\u00e9 la liquidazione non sarebbe stata comprensiva di interessi e rivalutazione; peraltro, si contesta l\u2019utilizzo delle Tabelle di Milano non aggiornate alla data di emissione della sentenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Suprema Corte, per addivenire alla pronuncia, \u00a0ha preso le mosse dal 4\u00b0 e 5\u00b0 motivo, riportandosi peraltro ad altre sue pronunce in cui aveva affermato la necessit\u00e0, nel quantificare il danno non patrimoniale, di ricorrere all\u2019equit\u00e0, che \u00e8 stata ritenuta \u00a0l\u2019unica via per addivenire ad una \u201ccompensazione economica socialmente adeguata\u201d del pregiudizio (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">Cass. 7\/6\/2011, n. 12408<\/a>).<\/p>\n<p>La valutazione equitativa, precisa la Corte, non deve soffermarsi sull\u2019esistenza o meno del danno ma esclusivamente sulla sua quantificazione, sotto il profilo economico, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto che, come \u00e8 facile intuire, sono molteplici e differenti in ogni situazione (cfr. <a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"><span style=\"color: #ff0000;\">Cass. <u>11\/5\/2010 n.11368<\/u><\/span><\/a>). Proprio per tale ragione, si parla di congruit\u00e0 del ristoro del danno, intesa come adeguatezza e proporzione, che dovr\u00e0 essere quanto pi\u00f9 possibile vicina all\u2019integrale risarcimento (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">Cass. 17\/4\/2013 n.9231<\/a>), tenendo conto di tutte le varie voci di danno subito (ovviamente se ve ne \u00e8 prova), sottoposte necessariamente al libero apprezzamento del giudice, a prescindere dal loro preventivo inquadramento in una determinata categoria.<\/p>\n<p>La Corte fa presente l\u2019imprescindibilit\u00e0 della valutazione equitativa nel determinare il valore del danno la quale, seppur rispondendo a criteri di elasticit\u00e0 e flessibilit\u00e0, allo stesso tempo, deve fondarsi su dei parametri prestabiliti, onde evitare che lo stesso tipo di lesione venga valutato in maniera differente da soggetto a soggetto, rischiando cos\u00ec di venir meno ad uno dei cardini del nostro sistema giuridico e cio\u00e8 l\u2019uguaglianza sostanziale, oltre che alla prevedibilit\u00e0 della decisione (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">Cass. 23\/1\/2014 n.1361<\/a>).<\/p>\n<p>Le voci o parametri per i danni non patrimoniali da sinistri stradali, cui pi\u00f9 volte si \u00e8 rimandato, sono inseriti all\u2019interno di tabelle, giudiziali o normative, utilizzate per consentire al giudice di effettuare concretamente una valutazione equitativa del danno, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">art.1226 cc.<\/a><\/p>\n<p>E\u2019 utile tener presente che per la liquidazione delle invalidit\u00e0 micropermanenti, in tema di responsabilit\u00e0 civile da circolazione stradale, \u00e8 intervenuto il legislatore con il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\">d.lgs. 209\/2005<\/a><strong>\u00a0<\/strong>mentre per quelle macropermanenti o per altre lesioni non disciplinate dal suddetto decreto, i giudici fanno normalmente ricorso a tabelle elaborate nella prassi. Tale metodo \u00e8 stato avallato dalla Corte di Cassazione pur sempre nei limiti di proporzione e adeguatezza gi\u00e0 esposti.<\/p>\n<p>Con l\u2019innovativa sentenza <span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\">n. 12408\/2011<\/span> la Suprema Corte ha ritenuto che le tabelle elaborate dai giudici di Milano disponessero dei parametri pi\u00f9 validi sotto il profilo equitativo in ambito nazionale e, pertanto, ad esse si sarebbero dovuti ispirare tutti gli altri giudici nella determinazione del quantum per ristorare le lesioni di non lieve entit\u00e0 (dal 10% al 100%).<\/p>\n<p>Un primo orientamento degli Ermellini sulla possibilit\u00e0 o meno di controllare in sede di legittimit\u00e0 la quantificazione del danno concessa, inizialmente, per soli vizi di motivazione, \u00e8 stato superato con le sent. Cass. <a href=\"http:\/\/www.sentenze-cassazione.com\/risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-valutazione-equitativa-basata-sulle-tabelle-milanesi\/\"><span style=\"color: #ff0000;\"><u>20\/5\/2015 n. 10263 <\/u>e <u>18\/11\/2014 n. 24473<\/u><\/span><\/a> sulla scorta delle quali \u00e8 ora possibile contestare anche la congruit\u00e0 di una motivazione che \u201cnon dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l\u2019adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, secondo quanto asserito nella sentenza n. 2167\/2016, va considerata errata la liquidazione in misura pari ad un frazione dell\u2019importo liquidato a titolo di danno biologico poich\u00e9 non consente di controllare l\u2019iter logico seguito dal giudice nella sua quantificazione.<\/p>\n<p><strong>Le tabelle di Milano, come tutti gli altri parametri adottati in sede di valutazione del danno da sinistro stradale, sono mutevoli nel tempo e, pertanto, occorre che vengano aggiornate; ne consegue che, un Tribunale che applichi le tabelle esistenti al momento dell\u2019instaurazione del procedimento e non quelle vigenti al momento della conclusione dello stesso, incorre in un grave errore, cos\u00ec come accaduto per la Corte d\u2019Appello di Brescia.<\/strong><\/p>\n<p><u>La suddetta pur avendo la facolt\u00e0 di discostarsi dalle tabelle di Milano, avrebbe dovuto fornire alle parti una congrua motivazione per tale scelta invece ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione circa gli standards, i criteri ispiratori e le modalit\u00e0 di calcolo adottati sia in secondo che in primo grado.<\/u><\/p>\n<p>Per i motivi esposti, ritenendo assorbite tutte le altre questioni, la Corte ha correttamente accolto il ricorso proposto dalla vittima dell\u2019incidente, cassando la sentenza, rinviandola, anche per le spese di giudizio in Cassazione, alla Corte d\u2019Appello.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il danno non patrimoniale patito a causa di un sinistro stradale, va valutato sulla base delle Tabelle milanesi vigenti al momento della conclusione del giudizio e l\u2019eventuale scostamento della pronuncia da tali tabelle deve essere motivato. 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