{"id":1253,"date":"2016-10-19T11:20:04","date_gmt":"2016-10-19T09:20:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1253"},"modified":"2016-10-19T11:20:04","modified_gmt":"2016-10-19T09:20:04","slug":"cartella-clinica-errata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/cartella-clinica-errata\/","title":{"rendered":"CARTELLA CLINICA ERRATA"},"content":{"rendered":"<p><strong>ERRORE\u00a0 DI\u00a0 COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA:<\/strong><\/p>\n<p><strong>IL PAZIENTE NON PUO\u2019 ESSERNE DANNEGGIATO NEL PROCESSO <\/strong><\/p>\n<p>Se la cartella clinica non \u00e8 correttamente compilata e presenta vuoti temporali nelle annotazioni, ci\u00f2 non pu\u00f2 comportare uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errore medico, anzich\u00e9 per la parte cui il difetto di annotazione \u00e8 imputabile. L\u2019omessa regolare tenuta della cartella clinica, infatti, non pu\u00f2 far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari. E\u2019 anzi consentito il ricorso alle presunzioni (come affermato sempre dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 10060\/2010)<\/p>\n<p>Sull\u2019argomento \u00e8 di nuovo intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6209 del 31 Marzo 2016, con la quale ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina che aveva riportato una tetraparesi e gravi insufficienze mentali a causa di un\u2019asfissia perinatale. La Corte ha infatti affermato che, considerato che la neonata presentava delle difficolt\u00e0 al momento del parto tali per cui si rendeva necessario un monitoraggio post-natale per intervenire tempestivamente in caso di peggioramento, il vuoto di ben sei ore nella cartella clinica fa presumere che la bimba sia stata lasciata senza assistenza in quelle sei ore.<\/p>\n<p>Ha quindi ritenuto che \u201c<em>..la Corte d\u2019Appello abbia errato laddove, a fronte di un vuoto di ben sei ore nelle annotazioni della cartella clinica, ha ritenuto di condividere l&#8217;ipotesi -formulata dai consulenti d&#8217;ufficio- che la neonata non potesse essere stata lasciata senza assistenza e non avesse avuto problemi, anche perch\u00e9 al mattino le condizioni cliniche erano stabili<\/em>&#8220;.Ha quindi giudicato tali conclusioni meritevoli di censura sia sotto il profilo del vizio motivazionale \u00a0che sotto quello della violazione dei criteri di distribuzione dell&#8217;onere della prova, alla luce della pacifica carenza di annotazioni nella cartella clinica.<\/p>\n<p>La Cassazione ha infatti ritenuto che sussista un\u2019evidentissima antinomia tra la carenza delle annotazioni da un lato e l&#8217;affermazione della plausibilit\u00e0 dell&#8217;ipotesi che la neonata fosse stata ben monitorata dall\u2019altro, considerato che una tale conclusione \u00e8 contraria alle effettive risultanze documentali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ERRORE\u00a0 DI\u00a0 COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA: IL PAZIENTE NON PUO\u2019 ESSERNE DANNEGGIATO NEL PROCESSO Se la cartella clinica non \u00e8 correttamente compilata e presenta vuoti temporali nelle annotazioni, ci\u00f2 non pu\u00f2 comportare uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errore medico, anzich\u00e9 per la parte cui il difetto di annotazione \u00e8 imputabile. 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