{"id":1222,"date":"2016-08-22T16:21:55","date_gmt":"2016-08-22T14:21:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1222"},"modified":"2016-08-22T16:21:55","modified_gmt":"2016-08-22T14:21:55","slug":"la-responsabilita-ambito-civile-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/la-responsabilita-ambito-civile-penale\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILIT\u00c0 IN AMBITO CIVILE E PENALE"},"content":{"rendered":"<p>In ambito di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria pu\u00f2 essere configurata sia una responsabilit\u00e0 di tipo civile che penale. L\u2019art. 28 della Costituzione prevede che la responsabilit\u00e0 civile si estende all\u2019ente (fatto salvo il diritto di rivalsa sul dipendente nei casi di dolo o colpa grave in virt\u00f9 delle norme specifiche sul pubblico impiego). L\u2019art. 27 della Costituzione prevede, invece, che \u201cLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u201d, nel senso che, in un contenzioso in sede penale, il professionista \u00e8 tenuto a rispondere &#8220;personalmente&#8221; del fatto-reato che gli viene attribuito. Oggi per\u00f2 \u00e8 sempre pi\u00f9 rara l\u2019ipotesi in cui del fatto sia responsabile un singolo professionista, trattandosi, nella quasi totalit\u00e0 dei casi di &#8220;attivit\u00e0 in equipe&#8221;, per cui, viene applicato l\u2019art. 113 del codice penale titolato &#8220;Cooperazione nel delitto colposo&#8221;, secondo le cui disposizioni, quando l\u2019evento \u00e8 stato cagionato dalla cooperazione di pi\u00f9 persone, &#8220;ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per il delitto stesso. La pena \u00e8 aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto&#8230;&#8221;. Da quanto sopra riportato, emerge con evidenza come sia molto pi\u00f9 difficile e rischioso dimostrare la responsabilit\u00e0 del professionista in ambito penale piuttosto che civile, in quanto il sanitario incolpato, rispondendo a titolo personale del fatto-reato, cercher\u00e0 con ogni mezzo di dimostrare la propria innocenza, che dovr\u00e0 essere provata al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio, secondo quelle che sono le direttive della giurisprudenza ormai consolidata. I presupposti per la sussistenza della responsabilit\u00e0 penale sono quindi decisamente pi\u00f9 stringenti e precisi, rispetto alla sussistenza della responsabilit\u00e0 civile. Adriatica Infortuni valuta quindi con molta attenzione i singoli casi , al fine di consigliare al danneggiato la tutela che, nella fattispecie occorsa, gli \u00e8 pi\u00f9 favorevole. Il paziente\/danneggiato quindi, a sostegno delle proprie argomentazioni, dovr\u00e0 munirsi di un parere medico legale, unitamente ai pareri di medici specialisti, da cui risulti l&#8217;inadempimento della struttura sanitaria e\/o del medico; \u00e8 evidente, pertanto, che fornire tale prova non solo \u00e8 molto oneroso ma richiede anche notevoli capacit\u00e0 ed un&#8217;alta professionalit\u00e0. Adriatica Infortuni assiste il Cliente in tutto il complesso iter per pervenire al giusto risarcimento, mettendo a disposizione dei propri Clienti solo i migliori medici legali e medici specialisti, facendosi carico delle spese necessarie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In ambito di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria pu\u00f2 essere configurata sia una responsabilit\u00e0 di tipo civile che penale. 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