{"id":1217,"date":"2016-08-17T16:16:33","date_gmt":"2016-08-17T14:16:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1217"},"modified":"2016-08-17T16:16:33","modified_gmt":"2016-08-17T14:16:33","slug":"responsabilita-professionale-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-professionale-sanitaria\/","title":{"rendered":"COSA SI INTENDE PER RESPONSABILIT\u00c0 PROFESSIONALE SANITARIA"},"content":{"rendered":"<p>Il termine \u201cMALASANITA\u201d \u00e8 sempre pi\u00f9 ricorrente nella cronaca quotidiana: con cadenza quasi giornaliera si apprendono dai mass-media notizie relative alle gravi conseguenze, spesso mortali, subite dai pazienti a causa di errori medici. E&#8217; un diritto del malato, garantito e tutelato dall&#8217;ordinamento giuridico, chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il termine previsto per agire nei confronti del responsabile \u00e8 di 10 anni a far data dall&#8217;evento lesivo o da quando se ne \u00e8 avuta consapevolezza. Il medico ha il preciso dovere di svolgere la sua professione con diligenza, prudenza e perizia ed \u00e8 chiamato a rispondere del proprio operato a titolo di dolo o colpa grave oppure di colpa lieve. La responsabilit\u00e0 del medico va inquadrata nell&#8217;ambito della pi\u00f9 generale responsabilit\u00e0 del professionista ed \u00e8 necessario distinguere la responsabilit\u00e0 per COLPA GRAVE da quella per COLPA LIEVE, regolamentate rispettivamente dagli artt. 2236 e 1176 del vigente Codice Civile. Responsabilit\u00e0 per colpa grave: si tratta di una responsabilit\u00e0 attenuata in quanto il professionista \u00e8 chiamato a rispondere per i danni provocati a titolo di colpa grave, ogni qualvolta il caso presenti problematiche tecniche di particolare difficolt\u00e0. Giuridicamente con colpa grave si intende l&#8217; errore inescusabile che consiste o nella mancata applicazione delle nozioni fondamentali della professione, o nella mancanza di abilit\u00e0 e perizia tecnica, o ancora nella mancanza di prudenza e diligenza. Responsabilit\u00e0 per colpa lieve: \u00e8 la responsabilit\u00e0 che si configura in assenza di problemi di particolare difficolt\u00e0, dovendo il professionista agire usando una diligenza \u201cqualificata\u201d e non la comune diligenza del buon padre di famiglia. Sotto il profilo della responsabilit\u00e0 del medico \u00e8 necessario, inoltre, considerare le diverse ipotesi in cui il medesimo agisce: se quale libero professionista (nel qual caso la sua responsabilit\u00e0 \u00e8 da ricondurre nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 1218 c.c.) ovvero come dipendente di un Ente ospedaliero o casa di cura privata. In tale ultima ipotesi \u00e8 evidente che non viene a configurarsi un rapporto diretto tra il medico ed il paziente, bens\u00ec tra quest&#8217;ultimo e l&#8217;Ente Ospedaliero; pertanto la problematica \u00e8 quella di stabilire la natura della responsabilit\u00e0 del medico &#8220;dipendente&#8221;. In passato la responsabilit\u00e0 del medico \u201cdipendente\u201d veniva qualificata come extracontrattuale e, pertanto, inquadrata nell&#8217;ambito della disciplina di cui all&#8217;art. 2043 c.c. e concorrente con quella dell&#8217;Ente ospedaliero che veniva invece qualificata come contrattuale. Nel tempo si \u00e8 invece fatto strada un diverso orientamento, ormai consolidato, che inquadra la responsabilit\u00e0 del medico \u201cdipendente\u201d come responsabilit\u00e0 di tipo contrattuale e derivante da un vero e proprio contratto sociale, ai sensi dell&#8217;art. 1173 c.c., che si perfeziona al momento dell&#8217;accettazione del paziente in ospedale e della sua presa in carico da parte del sanitario accettante. Ci\u00f2 sotto il profilo procedurale comporta che la prescrizione dell\u2019azione nei confronti dell\u2019Ente ospedaliero \u00e8 di anni 10, mentre quella nei confronti del medico &#8220;dipendente&#8221; \u00e8 di anni 5.<br \/>\nVa segnalato che in ambito giurisprudenziale si sta aprendo la strada verso la fissazione del termine prescrizionale in anni 5 per entrambi i casi.<br \/>\nAllo stato attuale permane comunque la prescrizione , come sopra indicato, di anni 10 se si agisce contro la struttura sanitaria e di anni 5 per le azioni nei confronti dei medici &#8220;dipendenti&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il termine \u201cMALASANITA\u201d \u00e8 sempre pi\u00f9 ricorrente nella cronaca quotidiana: con cadenza quasi giornaliera si apprendono dai mass-media notizie relative alle gravi conseguenze, spesso mortali, subite dai pazienti a causa di errori medici. 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