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IL PAZIENTE DEVE DIMOSTRARE IL NESSO CAUSALE TRA L’AGGRAVAMENTO E L’OMISSIONE DEI MEDICI

adriat

Il paziente vittima di malasanità che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ha l’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione dei medici e l’aggravamento della patologia che lo affligge.

Per la Corte di Cassazione, infatti, in materia di responsabilità professionale sanitaria, spetta esclusivamente al paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’omissione dei medici e l’aggravamento.

Si è pronunciata in tal senso la terza sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 5808/2023.

IL CASO: un paziente riportava danni dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico al femore presso una struttura sanitaria pubblica.

In seguito gli veniva diagnosticata una “necrosi cefalica femorale”, che comportava la necessità di un secondo intervento di protesi all’anca.

L’uomo citava in giudizio l’Azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la non corretta esecuzione dell’intervento al femore.

In primo grado la domanda veniva accolta, con condanna della struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dall’attore.

La sentenza veniva impugnata dall’Azienda ospedaliera; l’appello si concludeva con accoglimento parziale e la vicenda giungeva quindi in Cassazione.

LA PRONUNCIA: la Corte ha rigettato il ricorso dell’Azienda sanitaria.

Per gli Ermellini i giudici di merito hanno correttamente ritenuto provato “…il rapporto di causalità tra l’esecuzione dell’intervento chirurgico e l’avvenuta contrazione della infezione nosocomiale con esiti invalidanti, ribadendo che gravava sulla struttura sanitaria il compito di assicurare, e l’onere di provare, l’avvenuta diligente sterilizzazione dell’ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e di tutte le attrezzature e che, di contro, l’azienda non aveva neppure cercato di provare di aver seguito regolarmente i protocolli di disinfezione e sterilizzazione della sala operatoria“.

La sentenza di appello richiama espressamente il principio di diritto secondo il quale  “…in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso dí causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza“.

Nel caso di specie, a fronte dell’adempimento dell’onere della prova relativo al nesso causale in capo al paziente, la corte d’appello ha escluso che la struttura sanitaria avesse fornito la prova liberatoria che l’infezione nosocomiale sopraggiunta fosse imprevedibile o inevitabile, quindi non imputabile.

Inoltre “…la percentuale del 30% di alea del verificarsi comunque dell’infezione nosocomiale, pur quando le strutture sanitarie abbiano adottato tutte le più idonee precauzioni – circostanza nel caso concreto rimasta sfornita di prova – debba essere tenuta in conto ai fini di una riduzione percentuale della somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, incidendo essa sulla causalità materiale, e non sulla causalità giuridica, né tanto meno sul concorso di colpa del danneggiato, che in questo caso non è mai stato in discussione“.

 

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