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COLPO DI FRUSTA RISARCITO SOLO CON LA RADIOGRAFIA

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Non basta il solo referto del Pronto Soccorso per ottenere il risarcimento dei danni da colpo di frusta: è necessario che venga effettuato anche l’accertamento clinico strumentale che rilevi o meno l’esistenza di postumi permanenti. Infatti, se in generale è vero che l’accertamento delle lesioni personali conseguenza di sinistro, deve essere eseguito utilizzando criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è altrettanto vero che l’esame strumentale diventa indispensabile quando la vittima riporti danni all’integrità psico-fisica difficilmente verificabili soltanto tramite visita medico-legale.

È quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 32483/2019.

Non basta il solo referto del Pronto Soccorso per ottenere il risarcimento dei danni da colpo di frusta: è necessario che venga effettuato anche l’accertamento clinico strumentale che rilevi o meno l’esistenza di postumi permanenti. Infatti, se in generale è vero che l’accertamento delle lesioni personali conseguenza di sinistro, deve essere eseguito utilizzando criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è altrettanto vero che l’esame strumentale diventa indispensabile quando la vittima riporti danni all’integrità psico-fisica difficilmente verificabili soltanto tramite visita medico-legale.

IL CASO: Tizio rimaneva vittima di sinistro stradale e in ospedale gli veniva diagnosticata cervicalgia post traumatica senza che venissero eseguiti accertamenti strumentali sul tratto cervicale.

Non riuscendo ad ottenere risarcimento del danno in via stragiudiziale, Tizio agiva in giudizio me il risarcimento veniva negato avendo i giudici del merito ritenuto che nel caso di specie non sussistesse invalidità permanente da risarcire, atteso che in ospedale erano state refertate lesioni di lievissima entità.

Non era stata accertata strumentalmente la limitazione funzionale a carico del collo e della spalla sinistra. I certificati medici ulteriori sono stati ritenuti irrilevanti poiché si basavano soltanto sulle dichiarazioni del danneggiato, quindi privi di obiettività.

Tizio ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione è partita dalla considerazione che l’esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l’unico mezzo probatorio utilizzabile per accertare le lesioni personali ai fini risarcitori, ma è indispensabile quando la patologia lamentata dal danneggiato sia difficilmente verificabile solo attraverso la visita medico-legale.

Nel caso in esame, il danneggiato non ha prodotto esami strumentali, quindi il giudice dell’ appello ha correttamente ritenuto che non potesse essere riconosciuta invalidità permanente, non essendo stato dimostrato il danno.

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