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Vendere l’auto incidentata “come nuova” illecito civile e reato penale

Vendere l'auto incidentata "come nuova" illecito civile e reato penale

L’AUTO INCIDENTATA NON PUÒ ESSERE VENDUTA COME SE FOSSE NUOVA

Il venditore “furbetto” deve prestare attenzione perché vendere per “come nuova” un’auto usata, omettendo di avvertire l’acquirente che si tratta di una vettura riparata che era stata danneggiata a causa di un sinistro stradale, può comportare conseguenze sia sotto il profilo civile (risarcimento del danno) che sotto il profilo penale ( truffa).

Con la recente sentenza n. 16886/2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell’acquirente di un’auto usata, il venditore che abbia taciuto che l’auto era incidentata.

Nella compravendita infatti i contraenti devono comportarsi secondo le regole della buona fede e correttezza contrattuale, e certamente vendere un’autovettura incidentata non dichiarando la cosa al compratore ed anzi affermando che la stessa è “come nuova” , comporta la violazione dei principi alla base del contratto di vendita, anche se l’autovettura sia stata riparata a regola d’arte a spese del venditore.

Infatti il compratore non avrebbe perfezionato la compravendita alle condizioni pattuite se avesse saputo che stava acquistando un’autovettura incidentata.

IL FATTO:

Tizio acquistava da Caio un’autovettura usata ignorando del tutto che si trattasse di veicolo danneggiato in un incidente ed in seguito riparato. Ovviamente il contachilometri era stato manomesso.

Scoperta la cosa, Tizio agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ma il giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto la riteneva non adeguatamente motivata.

La sentenza veniva sovvertita in appello in quanto veniva effettuata consulenza tecnica d’ufficio che accertava la riparazione precedente alla vendita. Caio veniva pertanto condannato a pagare in favore dell’acquirente la somma di Euro 1.500,00, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Caio proponeva ricorso per Cassazione che veniva però rigettato con condanna al pagamento delle spese.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile definendo il comportamento del venditore come “ comportamento scorretto….fonte di responsabilità, ai sensi degli artt. 1366 e 1175 C.c., dato che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro”.

Peraltro va ribadito che il venditore può esporsi anche a responsabilità penale, poiché la vendita di un’autovettura celando il reale chilometraggio integra il reato di truffa (così Cass. sent. n. 38085/2013).

LA SENTENZA:

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 7 luglio 2017, n. 16886

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9830/2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, press la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3032/2013 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con atto di citazione, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Marigliano, (OMISSIS) per far accertare che l’automobile acquistata dal convenuto presentasse dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, con richiesta di condannare (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 2.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1490 c.c. e ss.. A tal fine, l’attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri ne’ riparazioni.

Si costituiva (OMISSIS), il quale eccepiva la decadenza dell’azione di garanzia, e contestava, in ogni caso le domande dell’attrice perché infondate.

Il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda attrice, in quanto non sufficientemente provata.

Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, (OMISSIS), chiedendo l’integrale riforma della stessa.

Si costituiva in giudizio (OMISSIS) chiedendo invece respingersi l’impugnazione e per l’effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n.3032/2013, accoglieva l’appello e per l’effetto condannava (OMISSIS) a pagare all’appellante la somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza, fino al soddisfo, nonché a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e quelle per la CTU. A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l’effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall’altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d’arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, affermava che l’autovettura al momento dell’acquisto si poteva considerare “incidentata” mentre era stata presentata come “praticamente nuova”. Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilità ai sensi degli articolo 1366 e 1175 c.c., dato che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS) eccepisce:

  1. a) Con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale è giunto a condannare il (OMISSIS), malgrado l’oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, di cui, invece, era stata accertata la funzionalità.
  2. b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione articolo 112 c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe deciso ultrapetita.

In particolare, rileva che il Tribunale nolano avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l’attrice aveva agito per far accertare i vizi della cosa, circostanza negata in fatto, mentre il giudice di appello aveva deciso in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale sanciti dagli articoli 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l’acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell’avvenuto sinistro.

1.1.- I motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha modificato il motivo di ricorso di cui al n.5 dell’articolo 360 c.p.c., limitando la censura all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di cui sopra che prospetta la presunta contraddittorietà della motivazione oggetto di impugnazione.

1.2.- Con riguardo al secondo motivo, in cui genericamente si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative di cui all’articolo 360, c.p.c., si richiamano i principi, espressi in ordine generale sui limiti del ricorso per violazione dell’articolo 112 c.p.c., dalla sentenza Sez. Un., n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268), così massimata: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente, come avrebbe dovuto fare, la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma, neppure, ha recato univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal relativo error in procedendo, non avendo indicato quale sia l’omessa pronuncia ne’ il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio dedotto, limitandosi ad argomentare sulla presunta violazione di legge e, comunque, svolgendo sostanziali censure di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, da atto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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