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URTO CAUSATO DALLO SPORTELLO APERTO: CHI É IL RESPONSABILE?

SPORTELLO

In caso di incidente stradale provocato dall’apertura della portiera di un autoveicolo vige il principio della presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello, enunciato dall’art. 157 co.7 CdS.

Pertanto quando si apre lo sportello per scendere da un’autovettura, se a causa di tale manovra un altro veicolo va ad impattare contro lo sportello, la responsabilità di tutti i danni derivanti dal sinistro potrebbe essere addebitata al conducente della vettura con lo sportello aperto. E questo anche se il mezzo che ha urtato la portiera procedeva a velocità elevata o rasente alla linea di parcheggio.

Il citato art. 157 co.7 CdS recita infatti espressamente che:è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”

Tuttavia quanto fin qui detto riguardo alla presunzione di responsabilità non comporta necessariamente che in caso di incidente causato da uno sportello aperto la responsabilità sia sempre di chi scende dal veicolo, in quanto la Legge fa salva in ogni caso la prova contraria, ovvero la possibilità di dimostrare che l’incidente sia avvenuto a causa della responsabilità del veicolo che ha urtato la portiera. La prova deve essere fornita da chi ha aperto lo sportello.

Il principio è stato ribadito di recente anche dalla Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sentenza del maggio 2016 con la quale gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso relativo ad un sinistro stradale provocato dallo sportello aperto di un’autovettura, da cui è conseguito il decesso del danneggiato, hanno confermato la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità della conducente/imputata per il delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo la donna aperto lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, e così urtando la bicicletta condotta dalla vittima, che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto da un ciclomotore.

La sentenza:

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente –

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2667/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del

22/05/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2016 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe;

Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. ANIELLO Roberto che

ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudicò M.S.M. responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di A.G.. La M., alla quale veniva addebitata colpa specifica (art. 157 C.d.S.) e generica, aprendo lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtava la bicicletta, condotta dall’ A., che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da C.C., in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22/5/2015, confermò la statuizione di primo grado.

3. L’imputata propone ricorso per cassazione prospettando duplice censura.

3.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità, la ricorrente afferma che la responsabilità della medesima era stata erroneamente fondata sulle dichiarazioni testimoniali e sulle conclusioni del perito. Doveva ritenersi, a parere della medesima, che la condotta imperita ed imprevedibile della vittima, in contrasto con il principio di affidamento, era stata la causa esclusiva dell’evento. Il ciclista, infatti, era da ritenere, circolava irrazionalmente a ridosso delle autovetture parcheggiate, al di là della linea gialla, delimitante l’area di sosta per lo scarico/carico delle merci, così avendo reso inevitabile l’impatto, nonostante l’imputata avesse aperto parzialmente e con attenzione lo sportello. Le conclusioni, poi, del perito non erano condivisibili, in quanto, pur vero che l’autovettura si trovava in posizione obliqua rispetto all’asse stradale, con il retrotreno avanzato, rispetto all’avantreno, di una ventina di centimetri, ma, in ogni caso, al di dentro dell’area delimitata dalla linea gialla. In definitiva, per la M., il fatto era da addebitare alla stessa p.o., la quale, violando l’art. 140 C.d.S., aveva costituito pericolo ed intralcio alla circolazione.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente allega mancanza e vizio della motivazione a riguardo del trattamento penale, in quanto la pena appariva non poco discosta dal minimo, senza l’ausilio di una reale motivazione, che non poteva essere costituita dal mero richiamo all’art. 133 c.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è immeritevole d’accoglimento, ponendosi, anzi, ai limiti della manifesta infondatezza.

Con il primo motivo la ricorrente assume che l’incidente era da ritenere dipendente in via esclusiva dalla condotta di guida della vittima.

Per disattendere la censura basterebbe affermare la congetturalità dell’asserto, del tutto privo di persuasivi richiami processuali che lo rendano minimamente plausibile.

Peraltro, il ricorso, limitandosi a riproporre, in larga parte, le doglianze espresse in sede d’appello, non si confronta puntualmente con le risposte fornite dal Giudice di secondo grado, con la conseguenza di apparire affetto da aspecificità.

Non è dubbio, invece, che la condotta dell’imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare l’evento. I testi escussi, in conformità, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.

In definitiva, la M., piuttosto che chiedere una verifica di legittimità, pretende una revisione di terzo grado del merito, sulla base di allegazioni meramente congetturali, non prevista dalla legge.

Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione. E’ stato utilmente chiarito (sentenza 6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.

Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

4.1. Neppure il secondo motivo merita miglior sorte.

Con esso, inammissibilmente, la ricorrente invoca un trattamento più mite, senza considerare che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto, evidenziando che erano state riconosciute, con criterio di equivalenza, le attenuanti generiche e che la misura della pena doveva reputarsi rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 c.p.. Né vi sono ragioni per ritenere che la pena avrebbe dovuto attestarsi nel minimo assoluto.

5. All’epilogo consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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