Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

RISARCIMENTO PER SINISTRO PROVOCATO DA AUTO-FANTASMA: ULTIME NOVITA’.

vittime-strada

IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA DEVE RISARCIRE ANCHE SE IL CONDUCENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO VENGA SUCCESSIVAMENTE IDENTIFICATO

Non di rado accade che il conducente di un veicolo che provochi un sinistro, si dia alla fuga;
anzi, casi del genere balzano alla cronaca sempre più spesso.
In casi del genere il danneggiato è comunque tutelato poiché può chiedere ed ottenere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è tenuto al risarcimento anche in caso di successiva identificazione del conducente responsabile.

Per poter comprendere bene la questione, va innanzitutto precisato a cosa si va incontro qualora si resti vittima di sinistro provocato da una cd. “auto –fantasma” e quindi non si possa risalire al responsabile non avendo a disposizione alcun dato utile ad identificarlo.

La vittima del sinistro non resta priva di tutela, potendo ottenere, come sopra anticipato, il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ma deve fornire una serie di prove:

1) l’effettivo verificarsi dell’incidente di cui è rimasto vittima e da cui sono derivati danni a cose e/o persone;

2) la responsabilità dell’incidente a carico del conducente dell’auto rimasta non identificata;

3) la mancata identificazione dell’auto causata dall’impossibilità oggettiva di risalire al conducente responsabile, come ad esempio nel caso in cui il sinistro sia accaduto in orario notturno, in zona poco illuminata con l’auto – fantasma che viaggiava ad alta velocità, per cui non è stato possibile prendere il numero di targa.

Il Fondo di Garanzia provvederà al risarcimento di tutti i danni fisici, designando a tale scopo una specifica assicurazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro, nonché i danni riportati dal veicolo, applicando a questi ultimi una franchigia di € 500,00.

Attenzione però: il Fondo potrebbe anche non risarcire, ritenendo che il danneggiato non abbia fatto quanto nelle sue possibilità per identificare l’auto del danneggiante. In tal caso non resta che fare causa al Fondo, o meglio alla compagnia designata per suo conto.

In tale ipotesi viene in rilievo la recentissima sentenza n. 23710/16 della Corte di Cassazione perché, se nel corso dell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato si dovesse riuscire ad identificare l’automobilista fuggito dopo l’incidente, la causa resterà comunque incardinata contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, che potrà agire in rivalsa contro l’effettivo responsabile.

Con la succitata sentenza n. 23710/16, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito il seguente principio di diritto: “nel caso di incidente provocato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza: la legittimazione a stare in causa dell’impresa designata rimane stabile per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.

Post Correlati

Lascia un commento

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.