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RESPONSABILITÁ DEL MEDICO DI AMBULATORIO TURISTICO.

resp-doctor

Commette reato il medico che si assenta dall’ambulatorio turistico anche se per poco tempo.

Perché possa ritenersi configurabile l’elemento psicologico del delitto di cui all’articolo 340 c.p., e’ sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, sent. n. 39219 del 9/04/2013, Rv. 257081). Quindi basta che l’imputato si sia rappresentato che dalla sua assenza, anche se temporanea, potesse derivare un turbamento del servizio medico predisposto, evento ben verosimile considerato che la presenza di pazienti e la richiesta di prestazioni – anche laddove si presenti a carattere saltuario – investe notoriamente l’intero arco temporale della giornata (ed infatti proprio per tale ragione il contratto prevedeva oltre una presenza ambulatoriale del medico una reperibilità continuativa nell’arco delle dodici ore).

Il citato art. 340 c.p. recita testualmente. “ Chiunque, fuori ei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

La sentenza:

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 6 dicembre 2016, n. 52007

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.N.V., nato il (OMISSIS);

Difeso dall’avv. Antonio Strillacci, presente, il quale insiste per

l’accoglimento del ricorso;

avverso la sentenza del 03/06/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016, la relazione svolta dal

Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. LUIGI BIRRITTERI che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3/6/2015, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 17/3/2014, assolveva S.N.V. dal delitto di truffa limitatamente all’episodio del (OMISSIS) e riduceva la pena inflitta a mesi cinque giorni diciotto di reclusione ed Euro 300,00 di multa in ordine ad altri tre episodi di tentata truffa e al delitto di interruzione di pubblico servizio.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, il difensore dell’imputato. Al riguardo, deduce: 1) “Erronea applicazione della legge penale (art. 340 c.p.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.

Secondo il ricorrente nel caso in esame non è integrato il delitto di interruzione di pubblico servizio, occorrendo che l’assenza del responsabile si sia protratta per un tempo apprezzabile. Semmai si è trattato di momentanea assenza che non ha intaccato l’operatività del servizio considerato che il caso riguarda una struttura sanitaria di piccole dimensioni (l’ambulatorio di (OMISSIS)), volta soltanto all’assistenza medica turistica (quindi non destinata ai residenti) e con orari di presenza assai ristretti (due ore). Nessun turbamento si è, dunque, verificato (trattandosi di fattispecie di danno e non di pericolo), nè tantomeno vi è da parte dell’imputato alcuna consapevolezza che l’azione (o l’omissione) possa cagionare un tale risultato. Infine, la stessa tipologia del contratto (predisposto unilateralmente dalla ASL) regolante la prestazione del medico “turistico” (che prevede una reperibilità a favore di determinati comuni anche in costanza della presenza presso i locali ambulatoriali di altri) può determinare, in fatto, una possibile (ed incolpevole) inadempienza agli obblighi contrattuali, con irragionevoli ricadute sul piano penalistico che non possono andare di certo a danno del medico; 2) “Erronea applicazione della legge penale (artt. 56 e 640 c.p.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. La particolare disciplina del contratto – che prevede una retribuzione forfettaria della prestazione per die – ben consentiva all’imputato di chiedere quanto dovuto anche laddove questi non fosse stato reperibile per una o due ore a fronte delle altre effettivamente prestate (assenza dell’ingiustizia del profitto). Nè assume rilievo ai fini dell’ipotizzata tentata truffa la circostanza che l’imputato avesse sottoscritto un altro rapporto di lavoro con diverso ente della Regione Veneto, posto che gli orari di servizio delle due aziende sanitarie non coincidevano; 3) “Erronea applicazione della legge penale (artt. 133 e 163 c.p.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. Si rileva una discrasia nella riduzione di pena operata: dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata la diminuzione risulta relativa al delitto di truffa; dal calcolo della pena, invece, appare riguardare il reato meno grave, ossia il delitto di cui all’art. 340 c.p.. Infine, la “vetustà” del precedente e la minima entità del fatto costituiscono indici positivi che consentivano di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p., questa Corte ha precisato come sia integrato da qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; nè rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purchè di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purchè non insignificante (ex multis vedi: Sez. 5, sent. n. 15388 del 6/3/2014, Rv. 260217).

Tanto premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha tratto il verificarsi dell’interruzione (nell’accezione anche di effettivo turbamento) dall’assenza dell’imputato che, in almeno due occasioni, si rese irrintracciabile durante l’orario di lavoro, dalla protesta dell’utenza che ne conseguì e dal fatto che gli infermieri, a cagione dell’assenza, sopperivano inviando i pazienti al pronto soccorso. Trattasi di un insieme di circostanze che dimostrano come oggettivamente il servizio – funzionalmente preposto con modalità continuative subì interruzione. Infatti l’imputato non solo non assicurò la propria presenza in ambulatorio nell’orario stabilito, ma non fu neppure disponibile ad interloquire a fronte di chiamate presso l’utenza telefonica mobile comunicata per l’espletamento del servizio. Del resto, le circostanze dedotte dal ricorrente a ragione di una illogicità della motivazione nella parte in cui ha ravvisato un pregiudizio sulla concreta operatività del servizio risultano anche smentite da circostanze aventi carattere notorio. Il servizio di assistenza sanitaria ai turisti è istituito proprio in funzione della stagione invernale in una zona, quale quella relativa ai comuni interessati, ad alta densità turistica che si presta ad essere foriera di richieste di prestazioni di tal genere.

Nè vale ad escludere il reato la circostanza che il contratto potesse prevedere (anzi esigere) la presenza del medico altrove anche in orario di ambulatorio, considerato che la presenza dell’imputato in altro luogo per far fronte a diverse esigenze è rimasta una mera asserzione che non risulta affatto dimostrata.

1.2. Parimenti sussiste l’elemento soggettivo del reato. Questa Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 340 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, sent. n. 39219 del 9/04/2013, Rv. 257081).

E’ sufficiente, pertanto, che l’imputato si sia rappresentato che dalla sua assenza – anche se temporanea – potesse derivare un turbamento del servizio medico predisposto, evento ben verosimile considerato che la presenza di pazienti e la richiesta di prestazioni – anche laddove si presenti a carattere saltuario – investe notoriamente l’intero arco temporale della giornata (ed infatti proprio per tale ragione il contratto prevedeva oltre una presenza ambulatoriale del medico una reperibilità continuativa nell’arco delle dodici ore).

2. Manifestamente infondato si rivela anche il secondo motivo di ricorso. La circostanza che la prestazione lavorativa sia stata dal punto di vista retributivo erogata “forfettariamente” – come generalmente avviene per le attività di durata ove assume rilievo la presenza in servizio anche non connotata da lavoro attivo non fa venir meno, sul piano della giustificazione causale, la rilevanza dell’inadempimento parziale e, dunque, l’ingiustizia del profitto avuto di mira. Invero, la misura del monte retributivo stabilito a forfait non prescinde affatto dalla durata oraria complessiva della prestazione, straordinari inclusi. Di conseguenza, l’assenza protrattasi per alcune ore incide non solo sulla funzionalità ed “integrità” del servizio (configurando, pertanto, un inadempimento), ma anche sul sinallagma retributivo, posto che l’assenza oraria si risolve nella mancata assicurazione continuativa del servizio dovuto, con correlativo danno economico per l’azienda sanitaria.

Di conseguenza commette il delitto di truffa colui che, attestando, contrariamente al vero, la presenza continuativa del servizio, finisce poi per assicurare un orario ridotto, percependo l’intero compenso previsto forfettariamente per l’intera giornata lavorativa.

Inammissibile, poichè si traduce in una censura di fatto non consentita in questa sede, è la deduzione con cui il ricorrente assume poi l’inconferenza, ai fini dell’integrazione della truffa, dell’esistenza dell’altro rapporto di collaborazione professionale concluso dall’imputato con diverso ente sanitario della Regione Veneto. Sono, infatti, precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). Al riguardo, va anche evidenziato che il presupposto fattuale da cui muove la censura – e cioè che la distanza tra i due luoghi consentisse lo svolgimento del rapporto congiunto – è smentito dalla puntuale ricostruzione svolta dai giudici di merito, i quali evidenziano come anche la stessa notevole distanza che l’imputato doveva percorrere per recarsi all’ospedale di (OMISSIS) (ove aveva stipulato l’altro contratto e svolgeva il servizio notturno dalle ore 20.00 alle 8.00), pari ad oltre 200 km (con un termine di percorrenza superiore alle due ore), rendeva obiettivamente impossibile attestare di avere prestato il servizio di assistenza medica ai turisti in quel di (OMISSIS) dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo sul calcolo della pena. La pena risulta essere stata correttamente rideterminata.

L’assoluzione, infatti, ha riguardato soltanto uno degli episodi di tentata truffa originariamente contestati in continuazione (quello del (OMISSIS) a fronte di altri del (OMISSIS) che hanno trovato conferma nella sentenza impugnata). Di conseguenza, la Corte d’appello, ferma restando la pena base stabilita dal primo giudice per la prima ipotesi di truffa, ha eliminato dall’aumento apportato in continuazione quella parte di pena relativa alla tentata truffa oggetto di proscioglimento, fermi restando gli altri aumenti per gli ulteriori due episodi e per il delitto di cui all’art. 340 c.p..

4. Riguardo, invece, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la censura è innanzitutto inammissibile. Invero, a fronte di una motivazione in cui il giudice di appello precisa che all’applicazione del beneficio ostano “i richiamati precedenti penali”, tanto da rilevare come l’imputato “abbia fruito di tali benefici già oltre i limiti previsti dalla legge”, competeva al ricorrente dimostrare, mediante specifica allegazione o indicazione, che l’imputato non era gravato da condanne ostative, ai sensi dell’art. 164 c.p., commi 2 e 4, alla concessione del beneficio. Il ricorso, sul punto, è dunque privo della necessaria autosufficienza (sulla necessaria autosufficienza del ricorso, vedi Sez. 4, sent. n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053). Inoltre, poi, il riferimento alla natura ostativa dei precedenti penali vale anche ad escludere, nel percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, la prognosi favorevole di cui all’art. 164 c.p., comma 1.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

  • PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

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