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Fermo auto: informazioni utili su bollo, assicurazione e vendita

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Facciamo chiarezza su alcune questioni riguardanti il pagamento del bollo, dell’assicurazione o l’eventuale vendita del mezzo sottoposto a fermo amministrativo:

  • B O L L O

Bisogna comunque pagare la tassa di proprietà se il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo? Inizialmente era poco chiaro, in quanto le Regioni avevano preso posizioni diverse, alcune affermando ed altre negando che il bollo andasse comunque pagato.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017 fuga ogni dubbio affermando che il bollo deve essere pagato anche per i mezzi sottoposti a fermo amministrativo.

  • A S S I C U R A Z I O N E

Bisogna distinguere due casi:

  • Se il mezzo sottoposto al fermo amministrativo viene ricoverato presso un’area privata: viene meno l’obbligo assicurativo, l’assicurazione non dovrà essere pagata e potrà essere sospesa.
  • Se il mezzo viene invece lasciato in strada o altra area pubblica, l’obbligo assicurativo permane.
  • V E N D I T A

La vendita del mezzo non influisce sul fermo: il mezzo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto ma la vendita deve risultare da atto avente data certa e successiva all’iscrizione del fermo. Tuttavia il fermo resta ed il veicolo non può comunque circolare né venire esportato o demolito.

COS’E’ IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL MEZZO:

Il fermo amministrativo del mezzo colpisce i beni mobili registrati dei debitori quando non sia possibile procedere al pignoramento da parte del creditore.

In pratica viene bloccata la possibilità di utilizzo del mezzo che non può circolare finché il debito non sia estinto.

E’ quindi una forma di riscossione coattiva del credito prevista dal D.P.R. n. 602/1973.

IN PRATICA: viene notificato al debitore da parte del creditore il preavviso di fermo che contiene l’avviso che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriori comunicazioni e/o avvertimenti, attraverso l’iscrizione del provvedimento che dispone il fermo nei registri mobiliari.

comunicazione di accoglimento della sospensione con cui l’interessato potrà recarsi al PRA per l’annotazione della sospensione.

POSSIBILITA’ DI SOSPENSIONE DEL FERMO: E’ possibile richiedere la sospensione del fermo nei 30 giorni successivi al ricevimento del preavviso, soprattutto per particolari categorie di utenti che fanno un uso particolare del mezzo, come ad esempio l’utilizzo per lavoro.

Il mezzo può inoltre essere sbloccato se il proprietario del mezzo colpito dal fermo chiede ed ottiene la rateizzazione delle somme dovute. In tal caso il fermo non viene proprio iscritto, a meno che la richiesta di rateizzazione non venga accettata per un qualsivoglia motivo.

Se la richiesta di rateizzazione interviene e viene accolta a fermo già iscritto, si può pagare la prima rata e fare istanza di sospensione del fermo. In tal caso l’Agente della riscossione rilascerà una

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