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Esame di Revisione: dal 2017 va sostenuto entro 30 giorni.

patente

Nel 2017, chi subirà il provvedimento di Revisione della patente di guida, dovrà sostenere l’esame per la patente entro 30 giorni.

Come procedere:

  • bisogna innanzitutto presentare istanza all’Ufficio della Motorizzazione Civile che fisserà immediatamente la data in cui il richiedente dovrà sottoporsi alla prova di teoria;
  • superata la prova teorica, sarà fissato il termine entro il quale il titolare della patente di guida in revisione dovrà effettuare la prova pratica.

L’esatta procedura è stata diffusa attraverso la Circolare Ministeriale 06/12/2016 – prot. n. 27540 – sugli Esami di revisione, per rispondere alle richieste di chiarimento su come materialmente procedere in caso di  revisione tecnica della patente di guida, avanzate da alcuni Uffici della Motorizzazione Civile, in particolare riguardo alle tempistiche in cui svolgere le due prove esame.

Per meglio comprendere la normativa in materia, si riporta di seguito il testo dell’art. Art. 128 del codice della Strada titolato  “Revisione della patente di guida”:

Art. 128. Revisione della patente di guida:

  1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_cat=&id_dett=0, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1)(2).

1-bis. I responsabili delle unità di  terapia  intensiva  o  di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici. In seguito a tale comunicazione i  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla  guida  è valutata  dalla  commissione medica locale di  cui  al  comma  4  dell’articolo  119,  sentito  lo specialista dell’unità riabilitativa  che  ha  seguito  l’evoluzione clinica del paziente. (3)

1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente codice da cui consegue l’applicazione della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/20/14A03883/sg. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  1. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida  fino  al superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,  senza  necessità  di  emissione  di  un  ulteriore provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.  (2a)
  2. Comma abrogato (3)

 

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