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Assicurazione obbligatoria per strutture e professioni sanitarie: le nuove norme

Assicurazione obbligatoria per strutture e professioni sanitarie: le nuove norme

I casi di malasanità, negli ultimi anni, sono purtroppo cresciuti in maniera esponenziale, e con essi il costo dei risarcimenti, tanto da spingere alcune Compagnie assicurative a non occuparsi più di questo settore oppure a tutelarsi prevedendo franchigie elevatissime e clausole per delimitare la copertura assicurativa. Si contano centinaia di migliaia di cause contro medici e strutture ospedaliere.

Allo scopo di tutelare in maniera effettiva e maggiormente pregnante i pazienti, l’ art. 10 della legge n. 24/2017, cd. legge “Gelli”, impone L’OBBLIGO ASSICURATIVO SU TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE O SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE per:

  1. prestazioni svolte in regime di libera professione intra moenia, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;
  2. responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
  3. sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all’esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
  4. sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.
  5. responsabilità civile verso terzi;
  6. responsabilità civile verso i prestatori d’opera;
  7. danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse;

Una tutela ad ampio spettro, quindi, fortemente sentita e voluta per riequilibrare l’aspetto della responsabilità professionale sanitaria sotto i profili sociale, economico e giuridico in quanto la qualificazione della responsabilità del sanitario come responsabilità di natura contrattuale aveva condotto ad un vero e proprio sbilanciamento processuale dell’onere probatorio a favore del danneggiato ed a sfavore del medico.

I medici, di conseguenza, sono stati condotti a praticare la cd. “medicina difensiva” allo scopo di prevenire il rischio di eventuali denunce da parte dei pazienti.

Inoltre l’allarme suscitato nelle Compagnie dal crescere dei contenziosi che, come sopra anticipato, ha comportato l’aumento dei premi di polizza ed addirittura la fuoriuscita di alcune assicurazioni dal campo delle assicurazioni a medici e strutture sanitarie, ha reso quasi impossibile per le strutture sanitarie potersi garantire contro la malprractice di taluni medici mettendo inoltre a rischio il diritto dei pazienti/danneggiati di ottenere il giusto risarcimento per il danno subito.

L’art. 10 della legge “Gelli” per tali motivi, è stato determinato dalla volontà del legislatore di predisporre una copertura a tutto tondo, considerato che le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private dovranno assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, estendendo la copertura anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.
L’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.
Le strutture devono inoltre tutelarsi dalla responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.

Resta a carico del sanitario che esercita la propria attività al di fuori delle strutture, o che vi operi in regime libero-professionale, o che si avvalga delle stesse nell’adempimento di un’autonoma obbligazione contrattuale assunta con il paziente, l’obbligo dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Allo stesso modo, il sanitario che a qualunque titolo operi in strutture sanitarie pubbliche o private dovrà stipulare, “con oneri a proprio carico”, una polizza professionale per colpa grave a garanzia dell’azione di rivalsa dell’azienda.

A CHI VA RIVOLTA LA RICHIESTA RISARCITORIA:

  1. Se il paziente si sia rivolto direttamente alla struttura sanitaria, senza scegliere il medico, sarà la struttura stessa a rispondere dei comportamenti colposi dell’operatore.
  2. Se invece vi sia stato un rapporto diretto tra paziente e operatore sanitario, il quale abbia solamente utilizzato locali e attrezzature della struttura, risponderà direttamente il sanitario responsabile, venendo quest’ultimo a qualificarsi quale “libero professionista”.

FONDO DI GARANZIA

L’art. 14 della legge n. 24/2017 prevede la creazione del “fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”, i cui dettagli verranno specificati attraverso decreti attuativi e che dovrà intervenire nei seguenti casi:

  1. danno di importo eccedente rispetto i massimali previsti dalla polizza;
  2. l’impresa assicurativa si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o vi venga posta successivamente;
  3. carenza di copertura assicurativa del sanitario o della struttura a causa di: recesso unilaterale, cancellazione dall’albo o sopravvenuta inesistenza dell’impresa assicuratrice.

Il Fondo sarà istituito presso la Consap, che si occuperà in particolare di raccogliere i contributi economici atti ad alimentarlo, i quali saranno versati dalle “imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria”, senza, cioè, contribuzione da parte della spesa pubblica.

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